La relazione dello Scofcah del 4 ottobre spiega: se di massima lo schema nutrizionale volontario inglese “è legittimo”, andranno meglio monitorati gli effetti sul mercato interno. Ma manca una risposta nel merito. Dopo la notifica del Dipartimento della Salute inglese dello scorso 19 giugno, lo schema “ibrido” di informazione nutrizionale ai consumatori “Traffic Light” (“Semaforo”) è diventato qualcosa di più che un semplice schema volontario. Con l’avvallo infatti delle autorità preposte alla salute pubblica, e con una reale armonizzazione commerciale, la nuova etichetta è diventata presto un benchmark in grado di orientare il dibattito in Europa. Lo scorso 4 ottobre a Brussels si è riunito il Comitato Permanente sulla Filiera Alimentare e la Salute Animale alla presenza di 26 Stati membri e con l’esecutivo UE per discutere del tema.
Discutendo del tema. L’Italia in precedenza (e con essa diversi paesi) aveva presto espresso dubbi circa la liceità di tale modo di informazione. Che indicando con bollini rosso, giallo o verde in sovraimpressione il contenuto di nutrienti critici per la salute (grassi, di cui saturi, zuccheri e sale), finiva per dare una immagine riduzionista di tanti alimenti alla base della dieta mediterranea e nazionale (come olio di oliva o eccellenze della salumeria e dei latticini), necessariamente consumati in piccole quantità, e “squalificati” dal sistema di segnalazione anglosassone (per un approfondimento, vedi ). Nello specifico, la condanna della autorità italiane riguardava:
– L’impatto negativo sulla scelta dei consumatori “fuorviati” sul reale valore nutrizionale del cibo;
– L’impatto negativo sul commercio -con la possibile presenza di barriere tra Stati membri, e quindi una violazione all’articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
– La mancata notifica (entro la Direttiva 98/34 della Commissione) dello schema, che non sarebbe di fatto volontario, ma qualcosa di più (in ragione del supporto del Ministero della Salute);
– La presenza di un claim sulla nutrizione di tipo “non benefico” (a questo dovrebbe essere equiparato il “rosso” in etichetta circa determinati nutrienti). Questo messaggio sarebbe dovuto essere notificato a norma del Considerando 5 del Regolamento (CE) 1924/2006 agli Stati Membri e alla Commissione;
– La possibilità-messa in discussione dall’Italia- di notificare tale schema prima del 13 dicembre 2014, data a partire dalla quale l’informazione nutrizionale può essere introdotta- in anticipo e su base volontaria.
La risposta del Regno Unito
Le autorità britanniche da parte loro hanno risposto che lo schema era rispettoso della normativa. Che lo schema nutrizionale era stato adottato dopo consultazione pubblica, studi scientifici circa una corretta comprensione dei consumatori, e soprattutto, garantita la libertà delle imprese di usarlo o meno (volontarietà).
Inoltre il Regno Unito si è difeso sostenendo che tale schema non rappresenta un messaggio nutrizionale (health claim) bensì ed in accordo con il considerando 46 del Regoolamento “Food Information to Consumers”, vada considerato come una dichiarazione nutrizionale.
Il resto dell’Europa
Ma non solo l’Italia ha espresso dubbi sullo schema inglese. Altri paesi infatti la hanno appoggiata, chiedendo un approccio necessariamente armonizzato. Come peraltro richiesto dal Considerando 9 del regolamento 1924.
… la risposta della Commissione Europea
La Commissione Europea ha ricordato che… le forme volontarie e aggiuntive di informazione nutrizionale sono state discusse in profondità nei negoziati sulla nuova regolamentazione. “In ragione della mancanza di evidenza in Europa su come il consumatore medio possa capire e usare tale informazione, il co-legislatore ha consentito di adottare diverse forme di espressione volontaria, a partire da soggetti privati/industria o Stati membri.
Lo scopo dichiarato è quello di favorire ulteriori sviluppi in questo ambito, e di consentire alla Commissione di preparare presto un rapporto sull’uso di tali schemi, sull’impatto sul mercato intenro e sulla desiderabilità di ulteriore armonizzazione.
Inoltre, la lettura congiunta dell’articolo 54 (3) e del Considerando 56 del reg. 1169, fanno propendere perché gli Stati membri possano anticipare prima del 13 dicembre 2013 l’uso di schemi nazionali e in sintonia con le disposizioni di cui all’articolo 35 del reg. 1169.
Circa la mancata notifica agli altri Stati membri dello schema, la Commissione sottolinea che la normativa non è obbligatoria né di diritto né di fatto. Inoltre, lo Stato membro (nella forma del Ministero della Salute inglese) non è una parte contraente e la notifica non è di conseguenza necessaria. Respinta dalla Commissione pure l’equiparazione dello schema UK a “claim non benefico”: si tratta in realtà di schema informativo nutrizionale.
…e i dubbi
Tuttavia la Commissione chiarisce, circa i possibili ostacoli alla libera circolazione delle merci in Europa, che la Corte di Giustizia è incaricata a dirimere eventuali infrazioni. La Commissione però dichiara che vigilerà affinché lo schema inglese non impedisca il commercio tra Stati dell’Unione e invita le autorità del regno Unito a seguire lo sviluppo dell’uso dello schema sul mercato.
…ulteriori dubbi….
Tuttavia ad uno sguardo appena attento, e lasciando da parte gli aspetti più strettamente procedurali e di tempistica, nel caso della risposta della Commissione sembrano ancora mancare tanti aspetti di “merito”. Come previsti altrove nella normativa UE (es, considerando 9 e articolo 4 del Regolamento 1924/2006), laddove si spiegava che il rating dei prodotti alimentari deve essere complessivo. E soprattutto, consigliando armonizzazione in scelte che possono essere di “health claims”. Profetiche a tal riguardo le parole allora usate dalla Commissione sulla redazione a livello nazionale di criteri “locali” per i vanti salutistici:
“Avvalersi di tali criteri a livello nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello comunitario.”
Si potrà dibattere all’infinito, in punto di diritto, se uno schema Traffic Light sia o meno un vanto nutrizionale (se è verde, come facciamo ad affermare semplicemente che è una mera indicazione nutrizionale e non invece un “messaggio salutistico” complessivo?). “Cosa capisce il consumatore, in fondo?” dovrebbe essere la domanda chiave. E la risposta non potrebbe che essere positiva: sì, il verde è di fatto un health claims, un via libera per autorizzare a pensare che il cibo in questione sia più sano (in generale o limitatamente a uno o più nutrienti “verdi”). La porta aperta della Commissione a future valutazioni e armonizzazioni sembra quindi riconoscere almeno parte delle ragioni avanzate dall’Italia.
Vai al rapporto del Comitato Permanente sulla Filiera Alimentare
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 22 ottobre 2013