Sentenza Cassazione. Irap: non ricade sul medico che svolge attività libero professionale intramoenia ma solamente sull’Asl di appartenenza
Il medico ospedaliero che svolge attività libero professionale intramoenia presso l’Asl non è tenuto a corrispondere in prima persona l’Irap. Il tributo, infatti, è di esclusiva competenza dell’azienda sanitaria. Lo precisa la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 360/2016 .
Pretesa illegittima
La Corte, in particolare, ha evidenziato come la pretesa nei confronti del professionista non sia legittima in quanto semplice dipendente e come tali non coinvolto nel rapporto tributario. Nel caso concreto la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati implicava la necessità di modificare le tariffe, ma non importava anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali né essi avevano il potere di incidere sulle tariffe. Si legge nella sentenza che in quest’ultimo caso si sarebbe trattato di un’illegittima reformatio in pejus dello stipendio operata a causa di un tributo, il cui costo doveva ricadere sul paziente e non sulla tariffa professionale.
Reddito di lavoro dipendente
I Supremi giudici ricordano, poi, che l’attività di libero professionista intramoenia (Alpi) è assimilabile al reddito da lavoro dipendente e che, quindi, il soggetto passivo dell’Irap potesse essere esclusivamente l’Asl che avrebbe dovuto determinare tramite il proprio direttore generale le tariffe del servizio e così traslare gli oneri dell’imposta sui pazienti e non sui medici. Per converso si intendeva escluso che la disciplina del contratto aziendale potesse configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all’aliquota Irap dovuta dall’azienda.
Irretroattività dei successivi accordi – Né può dirsi violato il canone ermeneutico previsto dall’articolo 1363 del codice civile in relazione al comportamento, anche successivo, delle parti solo perché nel successivo accordo integrativo aziendale dell’area della dirigenza medica siglato nel 2007 è stata espressamente pattuita la traslazione dell’imposta a carico del professionista: «si tratta di un’incertezza perché, nel succedersi delle fonti collettive una specificazione non presente in quelle precedenti può essere intesa pertanto come mera interpretazione autentica quanto come innovazione rispetto al precedente assetto negoziale».
Il Sole 24 Ore sanità – 15 gennaio 2016