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Sentenza Corte di giustizia Ue. Nei concorsi pubblici vale tutto il servizio, anche a tempo determinato

1a1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaConcorsi_Pubblici_sL’esclusione del servizio a termine dai requisiti di un concorso pubblico costituisce discriminazione vietata dal diritto comunitario. Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza n. C/177 emessa ieri in relazione alla Direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato. In particolare, la pronuncia stabilisce che non è possibile subordinare il diritto alla promozione interna nel pubblico impiego, aperta ai dipendenti di ruolo, alla condizione che i candidati abbiano prestato servizio per un certo periodo in qualità di dipendenti di ruolo ma escludendo di prendere in considerazione quei periodi compiuti, invece, come dipendenti a tempo determinato.

La questione verte, fondamentalmente, sul divieto di discriminazione previsto dalla direttiva Ue tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. In primo luogo, la Corte di giustizia ricorda che la direttiva 1999/70 si applica pure ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi nel settore pubblico. Quindi aggiunge che l’accordo esige che sia esclusa ogni disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti temporanei, a meno che un trattamento diverso sia giustificato da ragioni oggettive (spetta stabilirlo al giudice nazionale).

Al fine di determinare se, in un caso concreto, l’eventuale mancato riconoscimento dei periodi di lavoro compiuti dal lavoratore in qualità di dipendente a termine costituisca discriminazione, la Corte rinvia al giudice di stabilire, in primo luogo, se il lavoratore si trovava, nel momento in cui esercitava le sue funzioni in qualità di dipendente temporaneo, in una situazione paragonabile a quella dei dipendenti di ruolo ammessi al concorso. In tale verifica, il giudice deve prendere in particolare considerazione la natura delle funzioni svolte dal lavoratore come dipendente temporaneo e la qualità dell’esperienza che egli ha a questo titolo acquisito. Solo se le funzioni corrispondono è possibile che il lavoratore abbia subito o sia esposto a discriminazioni.

Italia Oggi – 9 settembre 2011

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