Sentenza del Consiglio di Stato. Niente Pa digitale nei concorsi: è illegittimo il bando che non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma solo sul sito dell’ente
È illegittimo il bando di concorso pubblicato solo nel sito informatico dell’ente e non anche nella Gazzetta Ufficiale. Lo ribadisce la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 227/2016.
L’appello e la legge 69/2009
Il vincitore del concorso ha proposto appello contro la sentenza del Tar Piemonte n. 1312/2015 riguardante la graduatoria finale del concorso a un posto di istruttore amministrativo contabile, che ha annullato gli atti del procedimento in quanto il bando non era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma solo sul sito dell’ente. L’appellante ha dedotto che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tar – la mancata pubblicazione del bando in Gazzetta va considerata legittima, a seguito della entrata in vigore dell’articolo 32 della legge n. 69/2009, che ha previsto l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare i provvedimenti sui propri siti informatici.
L’articolo 32, per eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ha infatti posto dal 1° gennaio 2010 la regola secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici da parte delle amministrazioni. Stabilisce poi che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L’obbligo di pubblicazione
La quinta sezione del Consiglio di Stato non valorizza la tesi proposta dall’appellante e, come aveva fatto anche il giudice di primo grado, ne respinge le censure. Il contenuto della sentenza è laconico, per la verità, in quanto si limita a ribadire la posizione secondo la quale l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale – previsto dall’articolo 4 del Dpr 487/1994 – costituisce una regola generale attuativa dell’articolo 51, primo comma, e dell’articolo 97, comma terzo, della Costituzione.
Questa regola – affermano i giudici di Palazzo Spada – ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità dell’indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato, e non è stata incisa dall’articolo 35, comma 3, lettera a), del Dlgs 165/2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale. Né rileva l’articolo 32 della legge 69/2009, poiché il suo comma 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni – anche di rango secondario – che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale.
Maggiori dettagli in materia si colgono dalla sentenza n. 2801 dell’8 giugno 2015 della stessa quinta sezione, a cui la pronuncia in commento rinvia, che, scrutinando una sentenza del Tar Campania, ha messo in evidenza l’insanabile contrasto della mancata pubblicazione in Gazzetta con l’articolo 4 del Dpr 487/94 e la contestuale disapplicazione delle norme statutarie e regolamentari interne che avessero disposto diversamente, in quanto queste «servono a completare la norma di rango legislativo, costituendone coerente e conforme specificazione».
Di conseguenza la previsione circa la pubblicazione del bando all’albo pretorio comunale va considerata come necessaria integrazione, dal momento che l’articolo 4, comma comma 1-bis del Dpr 487/1994 prevede per gli enti locali la facoltà di pubblicare in Gazzetta Ufficiale solo l’estratto con gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Il Sole 24 Ore sanità – 3 febbraio 2016