Nella sentenza n.19580 del 17 Settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il Fisco può richiedere direttamente al dipendente le ritenute non versate dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto ad un dipendente la maggiore tassazione dovuta su alcuni emolumenti ricevuti dal datore di lavoro. Il lavoratore aveva contestato la relativa cartella esattoriale, sostenendo che fosse l’azienda a dover provvedere al versamento.
Investita della questione, la Cassazione ha sottolineato come, in materia tributaria, tra sostituto d’imposta e soggetto sostituito intercorra un rapporto giuridico di solidarietà passiva nei confronti dell’Erario.
Di conseguenza, nei confronti del datore di lavoro e del dipendente risultano applicabili i principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’art.1306 c. c., riguardante l’estensione del giudicato.
La Suprema Corte ha quindi concluso affermando che, pur essendo il datore di lavoro sostituto d’imposta obbligato al pagamento delle ritenute, il dipendente sostituito rimane pur sempre obbligato solidalmente per il versamento di detti emolumenti.
In applicazione dei principi generali della solidarietà passiva, pertanto, l’Erario può richiedere al lavoratore l’estinzione del debito relativo all’imposta non versata dall’azienda.
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26 settembre 2014