Si considera pienamente legittimo il licenziamento del dipendente che si rifiuti di far installare sul proprio computer l’apposito programma per poter operare anche on line. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 14302/2015. E di certo la sanzione non può considerarsi sproporzionata se si osserva anche l’atteggiamento offensivo e manesco tenuto dal prestatore nei confronti del diretto superiore.
Il ricorso – Il lavoratore ha sperato che la Corte potesse rimettere in gioco il licenziamento senza però rendersi conto della gravità dei fatti contestati. In particolare il dipendente nel periodo tra il 4 e il 16 ottobre 2012 aveva negato a più riprese al tecnico informatico di inserire sul computer l’apposito sistema operativo per operare anche in via telematica. Probabilmente già questo addebito avrebbe potuto decretare l’allontanamento definitivo dal posto di lavoro.
Ma il prestatore evidentemente non soddisfatto della propria condotta aveva anche deriso il proprio superiore finendo per spingerlo violentemente contro il muro. Il lavoratore dalla sua ha contestato il giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta e l’inosservanza della procedura disciplinare indicata dall’articolo 7 della legge 300/1970, il tutto in relazione al proprio stato d’animo, particolarmente scosso da una precedente sanzione disciplinare. I Supremi giudici, tuttavia, si sono potuti limitare a evidenziare come la censura non potesse trovare spazio nel giudizio di legittimità una volta verificata la logicità e congruità della motivazione che, nel caso in esame, aveva tenuto conto di tutti i fatti addebitati provvedendo alla loro dettagliata ricostruzione sulla base delle prove testimoniali dettagliatamente considerate. E, quindi, il diniego della lavoratrice a far intervenire il tecnico per l’aggiornamento del proprio computer, e la successiva discussione con il superiore gerarchico seguita da vie di fatto rappresentavano fatti accertati come riferiti dal giudice d’appello e alla luce di una così dettagliata ricostruzione non risultava certamente possibile una rilettura dei fatti. Né – prosegue la sentenza – sarebbe stato possibile per la Corte esprimere una diversa valutazione della proporzionalità della sanzione, censurata dalla ricorrente in questa sede, costituendo tale valutazione anche un giudizio di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito che può essere vagliata in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione non completa o illogica. Situazione non riscontrata nel caso di specie. Inevitabile quindi il rigetto della domanda del dipendente. E nel caso concreto non si vede come la vicenda avesse potuto avere altra fine.
Il Sole 24 Ore – 11 luglio 2015