Due sentenze della Cassazione lavoro affrontano i temi dell’indennizzo per le ferie non godute e del lavoro richiesto nella giornata di riposo. Le conclusioni. Il datore di lavoro deve pagare al dipendente l’indennità per le ferie non godute nel caso in cui il lavoratore, per motivo non dipendente dalla sua volontà come nel caso di malattia, non abbia potuto consumare i giorni destinati al «riposo annuale». Questa regola vale anche nel caso in cui i contratti collettivi non prevedano una clausola del genere. L’altra sentenza. Nei casi in cui il Ccnl prevede il lavoro straordinario nei giorni festivi, il lavoratore che rifiuti di lavorare il sabato è licenziato legittimamente, se non prova l’esistenza di giustificato motivo. Lo ha confermato la sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 16248/12.
Ferie non godute, scatta l’indennità d’ufficio
La Cassazione ha accolto il ricorso di un capotreno al quale `Trenitalia´ non voleva corrispondere l’indennizzo per i 18 giorni di ferie non godute nel 1998, essendo stato Adriano P. malato dal 19 settembre 1999 al 6 gennaio 2000.
Sia in primo che in secondo grado, il Tribunale e la Corte di Appello di Roma avevano detto `no´ all’indennizzo rilevando che «in base al contratto collettivo non è da riconoscere alcuna indennità sostitutiva, prevista solo per l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro».
Ma per la Suprema Corte – sentenza 21028 – le cose non stanno affatto così poiché «il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale». «Ne consegue – scrivono gli `ermellini´ – che allorché il lavoratore assentatosi dal lavoro a causa di una lunga malattia, non abbia goduto, in tutto o in parte, delle ferie annuali entro il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva in assenza di alcuna determinazione al riguardo da parte del datore di lavoro, non può desumersi dal silenzio serbato dall’interessato alcuna rinuncia e quindi il datore è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute».
«Pertanto le clausole di contratti collettivi – conclude la Cassazione – che prevedono esclusivamente il diritto al godimento delle ferie e non anche dell’indennità sostitutiva, in applicazione del principio di conservazione del contratto, devono essere interpretate nel senso che in ogni caso la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non può escludere il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva delle ferie, in considerazione della irrinunciabilita’ del diritto stesso, costituzionalmente garantito».
Quando il giorno di riposo non è poi così sacro
Nei casi in cui il Ccnl prevede il lavoro straordinario nei giorni festivi, il lavoratore che rifiuti di lavorare il sabato è licenziato legittimamente, se non prova l’esistenza di giustificato motivo. Lo ha confermato la sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 16248/12.
Il caso. Un lavoratore, operaio addetto all’installazione di impianti, veniva licenziato per essersi rifiutato di lavorare il sabato, giorno di riposo. L’uomo impugnava il licenziamento chiedendone la declaratoria di illegittimità, negata sia in primo grado sia in sede di appello. Il lavoratore ricorre allora per cassazione.
Valutazione della prova
…I motivi di ricorso sono giudicati tutti inammissibili, parte per genericità, parte perché inerenti il merito della controversia; tuttavia, la Cassazione non manca di forni re alcune considerazioni.
Riguardo alla valutazione della prova, la S.C. ricorda che spetta al giudice del merito il libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, consistente nel dare prevalenza all’uno piuttosto che all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ed entro i limiti di una logica e ragionevole argomentazione.
Nel caso di specie la valutazione ad opera della Corte territoriale riguardo alla prova del fatto controverso, fornita oralmente, risulta inappuntabile e da confermare.
…e CCNL. Altrettanto corretta è la decisione in ordine a quanto stabilito dal CCNL di categoria: esso prevede espressamente che i lavoratori che vi appartengono non possano rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario (notturno e festivo). Ne consegue che, poiché nel giudizio di merito non è stato provato il giustificato motivo, il licenziamento deve essere considerato come una sanzione proporzionata al grave atto di insubordinazione compiuto dal lavoratore, consistito nell’opporre rifiuto al turno di sabato.
fonte: Ansa e La Stampa – 1 dicembre 2012