È incongruo affermare che l’assistente possa andare esente da responsabilità solo se segnala al primario la inidoneità e la rischiosità delle scelte. È la Cassazione ad affermarlo con la sentenza 5684/14.
Il caso
Un chirurgo aveva affiancato il primario in 2 interventi sullo stesso paziente, in uno in veste di aiuto e nell’altro di assistente. Entrambi gli interventi avevano provocato danni al paziente, pertanto i giudici di merito, pur dichiarando la prescrizione dei reati, avevano escluso l’assoluzione del chirurgo perché «nella veste di aiuto aveva il dovere di dissociarsi dalla conduzione della operazione facendo rilevare il suo dissenso sul diario clinico». Tuttavia, la Cassazione, a cui il chirurgo si è rivolto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non ha commesso il fatto. Non basta la sola presenza a far scattare il concorso di colpa. In particolare, i Supremi Giudici hanno ritenuto incongruo affermare che l’assistente o l’aiuto possono andare esenti da responsabilità solo se segnalano al primario la inidoneità e la rischiosità delle scelte. Infatti – da quanto emerge – si trattava di un’attività manuale espletata dal primario, «ed a questo attribuibile, non potendo i suoi assistenti interferire in modo efficace su quanto egli compiva». Insomma, non può dirsi che l’imputato abbia contravvenuto ad alcun suo specifico obbligo di diligenza e di perizia nell’esercizio delle sue mansioni di aiuto o assistente.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 17 giugno 2014