Niente premi ai dipendenti senza piano esecutivo di gestione
Senza piano esecutivo di gestione e piano della performance non è possibile erogare la retribuzione di risultato e il salario accessorio ai dipendenti degli enti locali. Sono queste le conclusioni della deliberazione 161/2013 della Corte dei conti del Veneto.
Un Comune, a causa del commissariamento e nonostante una forte attività di programmazione, non è riuscito ad approvare definitivamente il Peg del 2012. Nei primi mesi del 2013 è sorto quindi il dubbio se erogare o meno i compensi relativi alla retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa. I giudici contabili richiamano innanzitutto le modifiche apportate dalla legge 174/2012 che ha unificato nel Peg anche il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance. Il pacchetto dei documenti deve quindi contenere tutti gli elementi sia finanziari, sia di indirizzo e operativi, per l’attribuzione della produttività individuale e collettiva, anche con riferimento alla valutazione e incentivazione, legata alle performance generali oltre che individuali. La mancata adozione del Peg comporta di conseguenza un’attività amministrativa carente nel perseguire gli obiettivi, ma anche priva di un sistema in grado di assicurare la legittima distribuzione del salario accessorio. La conclusione è inevitabile: non è possibile arrivare a erogare compensi di risultato e di produttività con strumenti diversi dalle assegnazioni previste nel Peg.
Per quanto riguarda il fondo delle risorse decentrate dei dipendenti, la Corte si spinge ad affermare che senza il piano esecutivo di gestione, appare dubbiosa la possibilità di procedere a un impegno di risorse relative al trattamento accessorio. Non ci sono però considerazioni sulla diversa natura tra fondo di parte stabile (che non presenta elementi di discrezionalità ai fini dello stanziamento) e fondo di parte variabile.
Sulla possibilità/obbligo di erogare comunque almeno il 10% della retribuzione di posizione quale premio di risultato agli incaricati di posizione organizzativa, i magistrati contabili sono particolarmente severi. La somma, anche se prevista contrattualmente, non può essere corrisposta nel caso in cui al dipendente non siano stati assegnati specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all’incarico e questo deve avvenire preventivamente. È comunque esclusa ogni possibilità di intervento in sanatoria in via successiva. Al di là del caso specifico, sono evidenti le difficoltà operative legate ai continui rinvii del termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, condizione insuperabile per l’adozione del Peg.
25 giugno 2013