Da oggi è in vigore il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale l’11 marzo 2021, che adegua l’ordinamento italiano al nuovo regolamento europeo sui controlli ufficiali 2017/625. Il decreto dà attuazione al “cuore” del Regolamento (Ue) 2017/625 definendo, tra l’altro, le autorità competenti; frequenze, modalità per l’esecuzione dei controlli e delle attività ufficiali; novità importanti quali il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare; il completamento della tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari. Domenica 28 marzo entrerà in vigore anche il decreto legislativo n. 32/2021 del 2 febbraio (Gazzetta ufficiale n.62 del 13 marzo) che definisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali come da Regolamento 625. Il decreto in questione abroga il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194. Viene previsto però un periodo di transizione: fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194.
Ma tornando al decreto 27 va ricordato che alcune sue disposizioni hanno creato un vero e proprio “caso” nei giorni scorsi. Tale decreto stabilisce anche una serie di abrogazioni della normativa preesistente, tra cui, a sorpresa, era stata introdotta quella della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, facendo salve soltanto le disposizioni di cui agli art. 7, 10 e 22. Nella versione uscita in Gazzetta l’11 marzo risultava quindi abrogato l’articolo 5, che vieta la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione o con cariche microbiche superiori ai limiti o invase da parassiti o con l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati o che contengano residui chimici tossici per l’uomo.
Una decisione inspiegabile e pericolosa che ha indotto il Governo ad intervenire precipitosamente con il Decreto legge n. 42 del 22 marzo 2021 per evitare la cancellazione delle disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo in materia di illeciti alimentari. Quest’ultimo decreto reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021. E’ entrato in vigore ieri, 25 marzo, appena in tempo per evitare la depenalizzazione.
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 marzo 2021, aveva infatti ritenuto come “straordinaria e urgente” la necessità di modificare l’articolo 18 del decreto 27/2021, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo).
E’ stata “salvata” dall’abrogazione, tra le altre, la disposizione che punisce l’impiego, nella preparazione di alimenti o bevande, nonché la vendita, la detenzione per vendere o somministrare, di sostanze alimentari:
- private, anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale;
- in cattivo stato di conservazione;
- con cariche microbiche superiori ai limiti di legge;
- insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.
Rimangono tuttora dubbi applicativi del decreto legislativo 27/2021, in particolare in materia sanzionatoria, in riferimento ad illeciti introdotti dal regolamento 2017/625.
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