Con una nota congiunta delle Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare inviata a fine dicembre agli assessorati alla sanità e all’agricoltura vengono dettagliate le condizioni di utilizzo per l’alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi dei sottoprodotti di origine animale, come rifiuti di cucina e di ristorazione.
La nota fornisce indicazioni operative per l’impiego di quelli che il Regolamento 1069/2009 considera sottoprodotti di origine animale: non si tratta di residui di alimenti già somministrati al consumatore finale, (che sono vietati) bensì di rifiuti di cucina e ristorazione, ad eccezione dell’olio da cucina esausto (di cui è vietato l’uso) per l’alimentazione di cani e gatti ( per altre specie animali la legge non lo consente) ospiti di canili e rifugi.
Le indcazioni ministeriali riguardano le registrazioni per la struttura di ricovero; i requisiti del luogo di origine; i requisiti del luogo di alimentazione (struttura di ricovero); il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione; lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati; i controlli ufficiali.
18 gennaio 2016