Il provvedimento è integralmente sostitutivo dei vecchi Lea del 2001. Mentre il precedente decreto aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica, l’attuale provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. Il ministro Lorenzin ha reso noto l’ultimo testo del Dpcm sui nuovi Livelli di assistenza per i quali sono stanziati 800 milioni di euro. Dopo il via libera delle Regioni di stamattina, che hanno concordato per il via all’operazione salvo una verifica sui costi reali entro l’anno in tempo per chiedere eventualmente una maggiorazione delle risorse in sede di nuova legge di stabilità, ora manca solo il sì finale del Mef e i nuovi Lea dovrebbero finalmente vedere la luce. Il Dpcm con i nuovi Lea. La relazione tecnica
Secondo i calcoli del ministero della Salute l’impatto globale dell’aggiornamento dei LEA è di 771,8 milioni di euro l’anno, riconducibile alla definizione della differenza tra:
a) da un lato, i costi aggiuntivi generati dalla previsione di prestazioni aggiuntive, nella misura in cui generino consumi aggiuntivi (oltre che sostitutivi delle prestazioni eliminate e/o trasferite ad altro setting assistenziale);
b) dall’altro, le economie conseguibili nei diversi ambiti assistenziali e le maggiori entrate connesse alla partecipazione ai costi sulla quota di consumi aggiuntivi di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come meglio descritto più avanti.
Qui il link da Quotidiano sanità per il testo integrale della relazione illustrativa del Dpcm, in allegato il testo del provvedimento e tutti gli allegati con le specifiche degli interventi nei vari settori.
Riportiamo di seguito il Capo II: Prevenzione collettiva e sanità pubblica
Si segnala, preliminarmente, la modifica della denominazione di tale livello, attualmente definito come “Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro”. Si è ritenuto, infatti, che la nuova denominazione potesse rendere più chiara la fisionomia dell’attività, e in particolare:
– indicare la missione del livello cioè la salute della collettività;
– affermare il principio di prevenzione, secondo il quale i servizi di questo livello privilegiano gli interventi volti ad evitare l’insorgenza delle malattie nella collettività, affiancando sinergicamente gli interventi di prevenzione individuale o clinica attuati in tutti gli altri livelli di assistenza e in particolare dai medici e dai pediatri di base.
Le principali attività descritte in questo livello sono:
a) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
c) Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Salute animale e igiene urbana veterinaria
e) Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
f) Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
g) Attività medico legali per finalità pubbliche
Lo schema rinvia all’allegato 1 che elenca puntualmente, per ciascuna attività, i programmi e le prestazioni garantiti dal Ssn.
Il provvedimento non contiene sostanziali novità rispetto alla previsione del dPCM 2001, salvo una diversa aggregazione delle attività, una maggiore specificazione dei programmi, una più accentuata attenzione alla “sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi gli stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening”. Tra le vaccinazioni sono inserite le vaccinazioni già indicate dal Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2012- 2014, integrate con ulteriori vaccinazioni (anti Pneumococco, anti Meningococco, anti Varicella, Rotavirus e anti Papillomavirus umano agli adolescenti) e con quelle previste dal Piano nazionale della prevenzione 2014-2018.
Quotidiano sanità – 8 luglio 2016