Specializzandi: possibilità ultimi due anni di corso nel Ssn
Gli specilizzandi potranno accedere agli ospedali per concludere gli ultimi due anni del corso di specializzazione, ma lo faranno volontariamente e senza oneri a carico delle Regioni.
L’aula della Camera ha approvato questa mattina un emendamento al Ddl omnibus «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (C. 4274-A)» che indica – se la legge sarà approvata senza modifiche anche dopo l’esame del Senato – la necessità di un accordo stipulato Stato-Regioni su proposta dei ministri di Salute e Istruzione di concerto con l’Economia sono definite le modalità per l’inserimento dei medici in formazione specialistica ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
Il nuovo articolo approvato dalla Camera indica però che non ci sranno modifiche dell natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e il contratto degli specializzandi non dà diritto all’accesso ai ruoli del Ssn né all’instaurazione di rapporti di lavoro.
L’inserimento nel Ssn è su base volontaria, non può «dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti» attualmente agli specilizzandi e «comporta la graduale assunzione delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione»
Lo specializzando parteciperà alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, ma la valutazione finale resta di competenza della scuola di specializzazione.
Questo il testo dell’emendamento (e dei sub emendamenti) approvato:
Disposizioni in materia di formazione medico specialistica
1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei ministri della Salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 senza mutamento comunque della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dar in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all’instaurazione con lo stesso di alcun rapporto di lavoro. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.
2. L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dar luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi e comporta la graduale assunzione delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
3. L’accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell’accordo medesimo.
4. Dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
28 settembre 2011 – sanita.ilsole24ore.com