Operatori soddisfatti per la proroga dello spesometro ufficializzata dall’agenzia delle Entrate con un comunicato del 15 aprile . Certo il fatto che non sia stata indicata la nuova scadenza, rispetto a quella del prossimo 30 aprile, per la trasmissione dei dati degli acquisti rilevanti ai fini Iva relativi al 2012 ha suscitato qualche perplessità.
Ci si aspetta comunque una proroga non breve in attesa che l’amministrazione finanziaria, come annunciato, approvi il nuovo modello di comunicazione “semplificato”. La data sarà concordata con le categorie e si ipotizza un rinvio almeno a fine estate. Le operazioni rilevanti e le annualità Lo spesometro è stato introdotto dal Dl 78 del 2010. La prima comunicazione per gli operatori commerciali è scaduta il 2 gennaio 2012 e ha riguardato il periodo d’imposta 2010 per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione pari o superiore alla soglia di 25mila euro al netto dell’Iva. Per il periodo d’imposta 2011 la soglia è stata abbassata a 3mila euro per le operazioni soggette a obbligo di fatturazione e a 3.600 negli altri casi (monitorati a partire dal 1° luglio scorso). L’adempimento è scaduto il 30 aprile 2012. Entro il 30 aprile 2013, invece, avrebbe dovuto essere inviata la lista delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012. In particolare, come stabilito dal Dl n. 16 del 2012 andrano segnalate tutte le operazioni tra operatori economici (business to business) e non solo, come per il 2011, quelle pari o superiori ai 3.000 euro e quelle per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer), in questo caso se superiori alla soglia di 3.600 euro. L’obbligo riguarda tutti i soggetti Iva inclusi quelli che adottano i regimi di contabilità semplificata, residuale o delle nuove iniziative, ma esclusi i minimi. Per questo adempimento, come detto, l’Agenzia provvederà a stabilire un nuovo calendario. Carte di credito Dall’iniziale assetto di obblighi erano state escluse dal decreto sviluppo (Dl 70 del 2011) le operazioni il cui pagamento avviene attraverso carte di credito, di debito e prepagate emesse da intermediari soggetti agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria. Con il successivo Dl 98 del 2011 era stato imposto a questi operatori di inviare un elenco degli acquisti che i loro clienti effettuano, utilizzando le carte elettroniche, per importi non inferiori a 3.600 euro. La scadenza originaria del 30 aprile 2012 è stata prorogata prima al 15 ottobre 2012 e poi al 31 gennaio 2013. Gli intermediari che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate attraverso cui sono effettuati gli acquisti rilevanti devono trasmettere perciò all’anagrafe tributaria i dati anagrafici dell’acquirente, gli importi complessivi di ogni singola transazione, la data in cui è stata effettuata e il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico.
Il Sole 24 Ore – 18 aprile 2013