di Luigi Oliveri, ItaliaOggi. Pochi soldi per i rinnovi contrattuali, riedizione del tetto alla contrattazione e nuove limitazioni alle assunzioni, che scontano per il secondo anno il blocco legato alla ricollocazione dei dipendenti soprannumerari di province e città metropolitane. La legge di Stabilità per il 2016 riguardo al lavoro pubblico è ancora una volta molto restrittiva.
Del resto, per una legge quasi completamente finanziata in deficit, non era possibile allargare le maglie di rinnovi e assunzioni, visto che delle componenti complessive della spesa pubblica proprio quella del personale è l’unica sotto controllo e in progressiva riduzione. Nonostante la sentenza 178/2015 della Consulta, per i rinnovi dei contratti nazionali collettivi si prevedono le briciole. I commi da 246 a 249 dell’attuale testo del disegno di legge assegnano ai rinnovi solo 300 milioni di euro, dei quali 74 milioni sono destinati a personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e 7 milioni sono assegnati al restante personale in regime di diritto pubblico. Stop alle assunzioni di dirigenti.
Non si potranno coprire i posti vacanti di qualifica dirigenziale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali che risultavano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, come già ridotti a seguito della spending review targata Monti, fino a quando non entreranno in vigore i decreti legislativi attuativi della riforma Madia della pubblica amministrazione. La misura tende a ridurre la spesa complessiva per la dirigenza pubblica, a parziale finanziamento degli oneri per i rinnovi contrattuali. Il congelamento delle assunzioni delle qualifiche dirigenziali non varrà per il personale non contrattualizzato, per il personale di province e città metropolitane appartenente alle funzioni fondamentali, per il personale degli uffici giudiziari e dell’amministrazione giudiziaria, per i dirigenti dell’area medica e veterinaria e dei ruoli del Ssn e per il personale delle Agenzie fiscali.
In vista della riforma della dirigenza disegnata dall’articolo 11 della legge 124/2015, allo scopo di comprendere quali posti risultino disponibili, entro il 31 gennaio 2016 sarà effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello stato, delle agenzie, degli enti pubblici. Ma anche regioni ed enti locali parteciperanno in via autonoma alla verifica dei posti disponibili.
Avvocati e comandanti corpi di polizia locale. Per garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, si prevede che gli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’avvocatura civica e della polizia municipale non sono esclusivi. Allo stesso scopo, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale, negli enti locali non sarà obbligatorio applicare l’articolo 1, comma 5, della legge 190/2012.
Stretta al turnover. La legge di stabilità inasprisce il tetto al turnover, che viene drasticamente abbassato per tutti gli anni 2016, 2017 e 2018 al solo 25% della spesa del personale non avente qualifica cessato l’anno precedente. Tuttavia, fino a quando non si sarà concluso il processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali ancora in sovrannumero, nel 2016 gli enti locali avranno ancora in sostanza la possibilità di destinare a tali ricollocazioni il 100% della spesa delle cessazioni avvenute nel 2015. Le assunzioni non riferite al personale delle province in sovrannumero potranno essere finanziate con le risorse del triennio 2012-2014 non spese e, appunto, con il 25% della spesa del personale cessato. Tuttavia, i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
Niente bonus agli enti virtuosi. Per gli anni 2017 e 2018 si esclude la possibilità, per gli enti locali «virtuosi», di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Si ricorda che la virtuosità consiste nel contenimento della percentuale della spesa di personale rispetto a quella corrente entro il 25%.
Nuovo tetto alla contrattazione. Si ripristinano sia pure in forme leggermente diverse, le disposizioni dell’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del di 78/2010, reintroducendo il blocco della contrattazione decentrata. Infatti, si stabilisce che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 124/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
ItaliaOggi – 22 dicembre 2015