Tra le correzioni alla legge di Stabilità per il 2016 viene inserita anche una norma che punta a definire l’ambito di operatività dei medici ai fini Irap. In particolare, l’emendamento in questione stabilisce che «non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo».
Viene quindi elevato a primo criterio di riferimento quello della percentuale di reddito realizzata all’interno degli ospedali. «Sono in ogni caso irrilevanti – chiarisce ancora l’emendamento – ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta». D’altro canto, «l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale».
La vicenda della assoggettabilità a Irap del medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito e della Cassazione. Per la Suprema corte, in linea di massima, non paga l’Irap il medico che usa la normale dotazione strumentale e organizzativa prevista dalla convenzione con l’Asl, anche in considerazione del fatto che l’ammontare dei compensi dipende dal numero dei pazienti assistiti e non dai mezzi a disposizione del professionista.
Il Sole 24 Ore – 16 dicembre 2015