Gianni Trovati. La nuova ondata di stabilizzazione dei precari nel pubblico impiego è legge, ma negli enti locali, soprattutto quelli di dimensioni medio piccole, la traduzione pratica di questi meccanismi è «impossibile».
Parola dell’Anci, che ieri ha diffuso una nota tecnica per l’interpretazione delle regole scritte nella legge 125/2013, che ha convertito il decreto 101 sul pubblico impiego. Le strade potenzialmente utilizzabili per stabilizzare chi ha accumulato almeno tre anni di lavoro negli ultimi cinque all’interno dell’amministrazione sono due. La prima è il concorso con riserva dei posti al 50%, con le modalità disciplinate dall’articolo 1, comma 401 della scorsa legge di stabilità (legge 228/2012); la seconda, invece, passa da concorsi integralmente riservati ai precari, la cui costituzionalità è garantita secondo il legislatore dal limite delle risorse, perché queste procedure non possono assorbire più del 50% dei fondi utilizzabili per le assunzioni.
Qui però arriva il punto critico: la stabilizzazione prevista dal nuovo provvedimento deve viaggiare sui binari che limitano le nuove assunzioni nel pubblico impiego: binari stretti, che per di più potrebbero essere ulteriormente ridotti dall’”anticipo” di arrivo per blindare in Europa i conti italiani (si veda anche pagina 3). Le norme già in vigore, comunque, chiedono agli enti di non dedicare alle spese di personale più del 50% delle uscite correnti e, aspetto ancora più rilevante, permettono di dedicare a nuove assunzioni non più del 40% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell’anno precedente. Quale che sia la strada scelta per le stabilizzazioni, quella tracciata nell’ultima legge di stabilità o quella nuova disegnata dalla legge 125/2013, ai precari non può essere dedicata più della metà di questi «spazi assunzionali». Risultato: alle stabilizzazioni va al massimo il 20% delle risorse prodotte con le stabilizzazioni dell’anno precedente, e questo negli enti non grandi, dove le uscite dal lavoro non creano grossi spazi per nuovi ingressi, secondo l’Anci «si traduce nell’impossibilità di realizzare i percorsi» che conducono i precari all’interno degli organici.
Un minimo di flessibilità in più si può ottenere ampliando i calcoli a tutto l’orizzonte temporale indicato dalla legge 125/2013. La stabilizzazione copre il triennio 2013-2015, e quindi per costruire uno spazio assunzionale sufficiente è possibile considerare «complessivamente» le risorse che si liberano nel periodo: chi prevede di attivare questi percorsi, infatti, può prorogare fino al 2015 i contratti a tempo determinato, a patto però che questa mossa non si scontri con i limiti generali alla spesa di personale. Per ridurre i costi delle stabilizzazioni, o ampliare la platea dei soggetti interessati, è possibile prevedere assunzioni a tempo parziale.
Tante sono poi le novità che interessano le società pubbliche e che, oltre alla mobilità del personale, impongono alle aziende partecipate anche indirettamente di inviare dal 1? gennaio prossimo i dati sul costo del personale alla Funzione pubblica.
Il Sole 24 Ore – 19 novembre 2013