Stretta della Cassazione sui controlli in banca. Infatti sia i prelievi che i versamenti fatti del conto corrente del socio di un’impresa che svolge intermediazione, possono essere imputati dal fisco a ricavi in nero e l’imponibile Iva si calcola sulla base di tutti i movimenti, senza nessuno sconto.
Al contribuente l’eventuale prova contraria. E non è ancora tutto. Il rappresentante legale paga le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14137 del 5 giugno 2013, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
La vicenda riguarda una sas. L’ufficio aveva notificato, sulla base delle indagini della Guardia di finanza sui conti dei soci, una rettifica dell’Iva. I contribuenti si erano difesi sostenendo che la società era un intermediario e che quindi il passaggio di denaro era giustificato dal tipo di attività. Una tesi, questa, che aveva convinto ctp e ctr che avevano, con una decisione doppia conforme, annullato l’atto impositivo. La Suprema corte ha ribaltato il verdetto motivando che nel caso di svolgimento di più attività soggette ad IVA, di intermediazione (in questo caso particolare, di preziosi e di antiquariato) e di commercio al minuto, grava sul contribuente l’onere di provare che quei movimenti si riferiscono ad operazioni rientranti nell’attività (di agente che riscuote per conto del preponente, cui riversa il prezzo al netto della commissione) che esclude di qualificare per la loro interezza gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi di acquisti, invece che nell’altra (compravendita al minuto), che tale qualificazione giustifica.
ItaliaOggi – 7 giugno 2012