Il Parlamento ha approvato una modifica del D.Lgs. 502/92 nella parte in cui si tratta della organizzazione dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi veterinari. Il decreto Balduzzi interviene nel riformulare il quarto comma dell’articolo 7 quater e dà ora una chiara definizione di quelli che venivano indicati semplicemente come “servizi veterinari” e cioè “strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”, riconoscendo cioè un’area caratterizzata da funzioni omogeneamente vocate alla sanità pubblica veterinaria e alla tutela della sicurezza alimentare, dell’autonomia (organizzativa, tecnico-funzionale e tributaria di risorse economiche proprie), della responsabilità e degli obiettivi (“dipartimentali e aziendali” e non conferiti da un altro livello strutturale).
Quanto alla responsabilità essa comprende non solo l’erogazione dei Lea ma anche di ogni altra attività necessaria a garantire l’”attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali”.
L’impegno del Sivemp per l’autonomia dei servizi veterinari e per una corretta organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione prosegue ora nel portare a conoscenza dei colleghi nelle diverse aziende sul territorio e far valer il nuovo dispositivo, per consentire migliori rivendicazioni o più valide resistenze rispetto ai tentativi di accorpamento che dovessero verificarsi nelle diverse realtà del Paese.
Il fatto che il Parlamento abbia voluto legiferare sulla materia “Dipartimenti di Prevenzione” sta proprio a significarne una attualità e una esigenza di rimodellamento su base nazionale nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali che improntano sia la sanità pubblica veterinaria che la sicurezza alimentare. Il Decreto Balduzzi è ora una Legge, non innovativa, ma da considerarsi “definitivamente” chiarificatrice.
Come è cambiato il 4° comma
Il legislatore ha sostituito il precedente 4° comma, che recitava “I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché alla gestione delle risorse economiche attribuite”, con un nuovo 4° comma che ora recita: “Le strutture organizzative dell’area sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e aziendali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite”.
7 novembre 2012