La Regione Veneto, con la delibera 211 del 3 marzo, pubblicata su Bur n. 23 dell’11 marzo, ha approvato il Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina. Con decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007, il Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica; con decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l’indennità ufficiale per brucellosi ovicaprina ed infine, con decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008 la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina. Le aziende di bovini venete vengono, pertanto, accreditate a livelli sanitari più elevati e l’introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie. Per mantenere le qualifiche sanitarie acquisite dalla Regione del Veneto è necessario predisporre piani di controllo previsti dalla normativa comunitaria.
Le premesse in delibera
La direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, recepita con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, ha fissato i parametri minimi per le attribuzioni delle qualifiche sanitarie di allevamenti e di territori ufficialmente indenni dalle malattie soggette ai piani di risanamento. Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 28 maggio 2015, ha disposto per il territorio nazionale misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.
Con decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007, la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da brucellosi (BRC) bovina e Leucosi Bovina Enzootica (LBE); con decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l’indennità ufficiale per BRC ovicaprina ed infine, con decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008 la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi (TBC) bovina. A seguito dell’acquisizione di dette qualifiche, negli allevamenti di bovini della Regione si applica quanto previsto dal sopraccitato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per i “territori ufficialmente indenni”.
Le aziende di bovini venete vengono, pertanto, accreditate a livelli sanitari più elevati e l’introduzione di animali dai restanti territori con qualifiche inferiori avviene esclusivamente nel rispetto delle norme comunitarie.
Per mantenere le qualifiche sanitarie acquisite dalla Regione del Veneto è necessario predisporre piani di controllo previsti dalla normativa comunitaria. Il decreto ministeriale 10 maggio 1993 stabilisce che le spese relative all’esecuzione delle prove diagnostiche connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi vengano sostenute dalle Regioni e Province autonome con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale.
Per dare attuazione a livello regionale alla succitata normativa comunitaria, la Giunta Regionale, con deliberazione 3 settembre 2013, n. 1564, ha approvato il Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina e della brucellosi ovi-caprina per il triennio 2013-15, demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rispettivamente, l’esecuzione dei controlli negli allevamenti e l’attività di analisi di laboratorio.
IL PIANO 211_AllegatoA_318567.pdf
13 marzo 2016