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Tar. Accessibili gli atti di un esposto verso un dipendente pubblico sottoposto a precedimento disciplinare ma servono «altri elementi»

di Lorenzo Camarda. Sono atti accessibili quelli originati da un esposto verso un pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare. Purché la circostanza dell’esposto sia correlata ad «altri elementi» tali da radicare nell’autore dell’esposto una situazione giuridicamente rilevante. Tutta da dimostrare. È quanto si ricava dalla sentenza del Tar Lombardia-Brescia, Sezione Prima, n. 1299, in data 13 ottobre 2015. Non scontata questa soluzione giurisprudenziale che merita un approfondimento sia sotto il profilo della legittimazione attiva che sotto il profilo oggettivo. 

Il fatto

Un cittadino chiede la sanatoria al Comune in quanto il permesso di costruire risulta sprovvisto del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza risponde negativamente. Il cittadino ritiene che il diniego sia dovuto a un errore del Comune e, al fine di accertare eventuali responsabilità del tecnico competente, presenta un esposto destinato ad avviare un procedimento disciplinare in capo a quest’ultimo. Successivamente l’autore dell’esposto formula una richiesta di accesso agli atti  relativi al procedimento disciplinare. Gli viene risposto che il procedimento è stato concluso. Tutto il resto gli viene negato in quanto la richiesta si configura come un tentativo di controllo generalizzato e non sussiste un interesse concreto in capo al richiedente.

In diritto

Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm. Cade, a prima vista, l’eccezione di tentativo di controllo diffuso in quanto, come risulta dai fatti richiamati in sentenza, la richiesta è riferita esclusivamente agli atti di uno specifico procedimento. Più delicata la questione relativa alla legittimazione attiva del richiedente. Sul punto la legge 241/1990, all’articolo 22, comma 1 lettera b) definisce interessati «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Invero nella fattispecie concreta all’esame l’interesse del cittadino che ha attivato il procedimento è difficilmente qualificabile come interesse diretto. Tuttavia non può escludersi che tale interesse sia concreto e attuale. Quantomeno in relazione al provvedimento finale.

Queste considerazioni hanno orientato la recente giurisprudenza, a partire da quella espressa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n.7/2006) a ritenere che la qualifica di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante. Purché tale circostanza sia unita ad altri elementi. Dunque servono ulteriori elementi. Ma quali? Essi devono essere rintracciati di volta in volta. Ad esempio la conoscenza del procedimento disciplinare potrebbe essere utile per poter procedere sul piano civilistico per il risarcimento del danno.

Le conclusioni del Tar-Brescia

Il Tar si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato formulata in Assemblea plenaria (sentenza 6/2007). Circa gli «altri elementi» ravvisa nella fattispecie concreta all’esame che la conoscenza dell’esito del procedimento disciplinare potrebbe avere rilevanza nell’ambito delle controversie civili e amministrative pendenti anche in relazione al comportamento assunto dal tecnico comunale.

Per questi motivi, il Tar annulla l’atto di diniego dell’accesso agli atti richiesti, limitatamente al provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

Il Sole 24 Ore – 27 ottobre 2015 

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