L’ordinanza del comune che vieta di somministrare alimenti a cani e gatti randagi in contenitori nelle aree pubbliche è illegittima. Questa la conclusione del Tar delle Marche, con sentenza del 23 novembre scorso, considerato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio.
I giudici amministrativi, chiamati in causa da un ricorso della Lac, fanno riferimento agli orientamenti precedenti, tra l’altro del Consiglio di Stato. Il divieto, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto con la legge quadro nazionale n. 281/1991, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione. Il divieto contrasta altresì con la legge regionale n. 10/1997, che prevede all’art. 1 la protezione degli animali, il controllo del randagismo la protezione del benessere dei medesimi, oltre al divieto di causare loro dolore e sofferenza, nonché, nei successivi articoli, le misure per diminuire il controllo del randagismo.
Né può essere ritenuta rilevante la circostanza che il divieto sia limitato all’alimentazione con utilizzo di contenitori. Difatti, il divieto non indica in alcun modo le modalità alternative per nutrire gli animali, rischiando di instaurare delle conseguenze potenzialmente paradossali e controproducenti, come incoraggiare la somministrazione degli alimenti con modalità ancora più nocive per l’igiene urbana rispetto all’utilizzo dei contenitori.
3 dicembre 2012