Gli infortunati e i tecnopatici possono chiedere all’Inail il rimborso delle prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psicofisica. Lo ha stabilito la circolare dell’Inail 62/2012, che individua le cure rimborsabili e fornisce le istruzioni operative in materia.
Al fine di rendere effettiva la tutela degli assistiti in materia, si è proceduto alla definizione delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite agli infortunati e ai tecnopatici in termini di priorità assoluta e alla quantificazione sperimentale degli oneri finanziari connessi. Nella prima fase le prestazioni necessarie ammesse al rimborso sono state individuate in specialità farmaceutiche o preparati per uso topico utilizzati in chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria. Al termine di questa prima fase di sperimentazione, tuttavia, qualora sussistano margini di miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie, nonché alle cure necessarie nel periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi. Ai fini del rimborso delle spese di cui sopra l’assicurato dovrà produrre idonea prescrizione medica, corredata dallo scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale dell’assicurato medesimo e del codice ministeriale prodotto: quest’ultimo è necessario per risalire al nome commerciale del farmaco. Perché si possa procedere al rimborso è indispensabile che il medico riconosca la necessità dei farmaci rispetto all’evento lesivo in questione; inoltre i medesimi farmaci devono rientrare nell’elenco autorizzato. Infine, l’autorizzazione al rimborso non potrà essere concessa nell’ipotesi di carenza assicurativa (eventi in franchigia con prognosi inferiore ai tre giorni), dal momento che tali eventi non sono assicurativamente rilevanti.
23 gennaio 2013 – Fonte: www.dirittoegiustizia.it