Da chiarire se l’obbligo vale da dicembre o per tutto il 2012. I nuovo onere serve a migliorare la vigilanza sulla tracciabilità dei cibi e non ha un legame con le regole fiscali
A sorpresa, anche gli agricoltori esonerati ai fini dell’Iva devono trasmettere gli elenchi clienti e fornitori. E c’è pure il dubbio su quale sia la decorrenza di questo nuovo obbligo.
L’incredibile adempimento viene introdotto dall’articolo 36 del Dl 179/2012 (decreto crescita, convertito nella legge 221/2012), entrato in vigore il 19 dicembre scorso. La norma giustifica tale obbligo con la necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento Ce 28 gennaio 2002 n. 178 sulla sicurezza alimentare. Per raggiungere tale obiettivo, si utilizzano quindi comunicazioni squisitamente di carattere fiscale, che sono state introdotte allo scopo di monitorare le spese dei contribuenti ai fini dell’accertamento sintetico (spesometro) e per i controlli incrociati in materia di Iva.
Quindi l’obbligo riguarda d’ora in poi anche le imprese agricole minime di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72 e cioè quelle che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A, allegata a questo stesso decreto.
Gli agricoltori in regime di esonero sono esentati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento. In caso di cessione di beni o prestazioni di servizi, gli acquirenti devono emettere autofattura, applicando le percentuali di compensazione per le vendite di prodotti agricoli. Gli agricoltori esonerati hanno soltanto l’obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita.
L’obbligo degli elenchi clienti e fornitori è stato introdotto dall’articolo 21 del Dl 78/10, che prevedeva il limite di 3.000 euro per ogni operazione. Per questa norma il decreto ministeriale attuativo è stato emanato il 21 dicembre 2012. Nel frattempo, il limite è stato eliminato dall’articolo 2, comma 6 del Dl 16/2012. Devono essere comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti di privati, se di importo superiore a 3.600 euro.
L’elenco clienti e fornitori deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate soltanto con modalità telematiche entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle operazioni registrate nell’anno precedente. Per gli agricoltori esonerati che non sono obbligati alla registrazione delle fatture, si dovrà presumibilmente fare riferimento alle fatture ed autofatture ricevute nell’anno.
Gli agricoltori esonerati, per soddisfare a tale inaspettato e discutibile obbligo, non devono tenere alcuna contabilità. Quando dovranno trasmettere i dati, dovranno affidarsi a soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, Caf, associazioni di categoria, eccetera) e dovranno sommare per ogni cliente e fornitore gli importi dell’imponibile e dell’imposta.
Ma il problema vero adesso è quello di stabilire la decorrenza di tale adempimento. La scadenza del 30 aprile 2013 riguarderà anche gli agricoltori esonerati? E, in caso di risposta affermativa, dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti e fornitori di tutto l’anno 2012 o soltanto le operazioni effettuate dal 19 dicembre?
Magari potrà prevalere l’interpretazione che si tratta di norma procedimentale e quindi, visto che la scadenza per la trasmissione degli elenchi è il 30 aprile 2013, quando la norma è già in vigore, l’adempimento riguarderebbe tutte le fatture del 2012. Insomma, oltre al danno anche la beffa.
Il Sole 24 Ore – 12 gennaio 2013