Il trasporto di animali che viene effettuato nell’ambito di manifestazioni e attività aventi connotazione non economica non ricade nell’ambito di applicazione del regolamento Ce numero 1/2005 purchè, indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o degli animali trasportati, venga effettuato al di fuori di ogni regime commerciale e quindi senza alcuna relazione con un’attività economica. Con una nota del 18 gennaio la Direzione generale della sanità animale del ministero della Salute risponde a un quesito del Servizio veterinario della Regione Valle d’Aosta circa l’applicabilità del regolamento in questione alle specie bovina e ovi-caprina nell’ambito di manifestazioni a carattere amatoriale, hobbystico, sportivo, ludico e didattico-culturale. La nota è inviata per conoscenza a tutti i servizi veterinari delle Regioni e Province autonome.
Il Ministero aggiunge che il trasporto effettuato in occasione di mostre o rassegne zootecniche con il solo scopo di promozione e valorizzazione del patrimonio zootecnico e genealogico di certe razze animali non ricade nell’ambito dell’applicazione del regolamento 1/2005 a condizione che venga effettuato da allevatori amatoriali. Diversamente non è ipotizzabile l’esclusione dal campo di applicazione del regolamento per quei trasporti effettuati da allevatori professionalmente rconosciuti.
In ogni caso anche i trasporti che non soggiaciono al regolamento 1/2005 devono rispettare le norme basilari di benessere degli animali, onde evitare ogni condizioni che possa esporli a lesioni o sofferenze inutili.
a cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 8 febbraio 2013 – riproduzione riservata