Trattamento diverso. Se il danneggiato chiama in causa anche la struttura sanitaria prevale la responsabilità contrattuale che dura per dieci anni. Cambio di rotta sulla responsabilità dei medici. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 luglio 2014, alleggerisce la posizione dei camici bianchi: il paziente che si ritiene danneggiato deve chiedere il risarcimento entro cinque anni e deve però provare la colpa del medico.
Può, invece attendere fino a dieci anni se il danno lo chiede alla struttura sanitaria; in questo caso lo salva il «contratto di spedalità» che impone alla struttura di risarcire il danno commesso dai propri operatori, ex articolo 1218 del Codice civile.
I giudici milanesi ricostruiscono, dunque, una responsabilità medica “frammentata” in base alla legge Balduzzi (n. 189/2012), il cui articolo 3, primo comma, stabilisce che il medico che «nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del Codice civile». L’occasione per questa lettura giuridica deriva dalla richiesta di risarcimento danni di un paziente al Policlinico di Milano e a un suo medico, accusati della responsabilità della paralisi delle corde vocali. Nella ricostruzione in diritto, i giudici stabiliscono che:
a) l’articolo 3 della legge Balduzzi non incide sulla responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) e neppure nel caso in cui tra paziente e medico sia stato sottoscritto un apposito contratto (anche se nell’ambito dell’attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico). In questi casi sia la responsabilità della struttura che quella del medico resta contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile; l’azione si prescrive in dieci anni e il paziente, una volta dimostrato il contratto e il nesso di causa, rimetterà alle controparti la dimostrazione che il danno non deriva da fatto a sé imputabile;
b) nel caso in cui, la condotta del medico sia connotata da colpa lieve, per essersi attenuto alle linee guida, la sua responsabilità sarà quella da illecito previsto dall’articolo 2043 del Codice civile con prescrizione del diritto dopo cinque anni e onere di prova a carico del paziente. Che, in ogni caso non rileva in relazione alla struttura, rispetto alla quale permangono le regole di prova e di prescrizione in virtù del contratto. Quindi, secondo la ricostruzione dell’estensore ciò comporterebbe un alleggerimento della responsabilità del medico ospedaliero oggi oberato dai costi assicurativi e spinto alla medicina difensiva.
Per l’ex ministro della sanità e padre della legge, Renato Balduzzi, «C’era già stato un tribunale di merito che aveva interpretato la norma in questa direzione. Ma la Cassazione aveva invece confermato l’orientamento tradizionale. Per questo penso che la decisione dei giudici milanesi sia da leggere come una sollecitazione alla Cassazione a riconsiderare la giurisprudenza». E per l’avvocato Vittorio Occorsio, esperto in responsabilità medica «servirebbe un intervento da parte del legislatore. La stessa distinzione tra struttura ospedaliera e medico non avrà grande rilevanza in termini di abbassamento dei costi, vista la prassi della prima di assicurare il secondo».
Il Sole 24 Ore – 14 ottobre 2014