Pubblicato il regolamento (UE) 1114/2014 e la Decisione 2014/759/UE. Più sicurezza per il controllo del parassita anche rispetto alle importazioni. Le condizioni di crescente complessità delle filiere alimentari della carne, insieme alla necessità di garantire uguali condizioni di allevamento e commercializzazione alle imprese, sono alla base di una rinnovata attenzione delle istituzioni Ue su alcuni agenti zoootici. Da un lato occorre armonizzare le regole ed i controlli, per evitare punti di ingresso di agenti zoootici in Europa. Dall’altro, occorre semplificare laddove si sia ragionevolmente certi che le aziende sono virtuose. La Commissione si è pertanto occupata recentemente di Trichinella Spiralis: il più piccolo nematode parassita dell’uomo, che una volta penetrato per via alimentare nel corpo umano, si insinua nelle fasce muscolari.
Provocando una serie di sintomi, ma spesso infettando anche in modo asintomatico. La trichinella origina da carni selvatiche o infettate da animali selvatici. E’ così che nascono un atto di esecuzione della Commissione – il regolamento (UE) 1114/2014 – che modifica il regolamento del 2005 (il 2075) circa i controlli ufficiali sulle Trichine nella carne. E poi, la decisione 2014/759/UE per quanto riguarda i requisiti di polizia sanitaria circa la presenza di Trichine del modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione.
Ma cosa cambia?
Il regolamento 2075/2005 definiva norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine, nonché le condizioni di importazione di carni nell’Unione.
Il nuovo regolamento introduce cambiamenti circa:
a. il campionamento delle carcasse:
– sono sottoposte a campionamento almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata Per “stabulazione controllata” s’intende un tipo di allevamento che prevede che i suini siano sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell’operatore alimentare per quanto riguarda l’alimentazione e le condizioni di stabulazione.
– sono sottoposte a campionamento tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata;
– Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nell’ambito dell’esame post mortem.
b. Le carni di specie animali che possono essere portatrici di Trichine possono essere importate nell’Unione soltanto se, prima dell’esportazione, sono state sottoposte all’esame per l’individuazione della presenza di Trichine nel paese terzo in cui gli animali sono stati macellati. Un paese terzo può applicare le deroghe previste, soltanto se ha informato la Commissione circa l’applicazione di tali deroghe e se figura in un elenco appositamente stabilito.
Il regolamento definisce inoltre requisiti di tracciabilità:
– l’operatore deve garantire la tracciabilità dei suini – e che siano introdotti nell’azienda soltanto suini domestici originari e provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata; nessun suino domestico ha accesso a strutture esterne a meno che l’operatore non sia in grado di dimostrare all’autorità competente, in base ad un’analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell’accesso all’esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di Trichine nell’azienda stessa;
– sul certificato sanitario dovranno essere indicate le condizioni di stabulazione controllata equivalenti a quelle UE per i paesi terzi. I certificati sanitari di animali provenienti da paesi terzi inoltre dovranno essere redatti in condizioni di parità di requisiti rispetto alle norme UE.
Il regolamento inoltre stabilisce le condizioni di decontaminazione dei materiali usati a scopo di accertamento, e aggiorna i metodi ufficiali per la determinazione delle Trichine in sede laboratoriale.
La decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, poi, prende atto delle deroghe al campionamento come introdotte dal reg. (UE) 216/2014, in caso si riescano a garantire condizioni di stabulazione controllata.
Un’azienda che alleva suini domestici può essere riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata solo nel caso in cui, tra l’altro, l’operatore del settore alimentare introduca in tale azienda nuovi suini domestici provenienti esclusivamente da altre aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato per tener conto delle prescrizioni relative alle importazioni di prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 2075/2005, modificato dal regolamento (UE) n. 216/2014.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 6 ottobre 2014