Esubero tra i dirigenti, a farne le spese è un lavoratore appena promosso ma che non ha alcun potere dirigenziale: il licenziamento è illegittimo (Corte di Cassazione sentenza 12126/12).
Il caso
Una carriera in costante escalation. Da impiegato di settimo livello presso un’impresa di smaltimento rifiuti alla qualifica di quadro, fino ad arrivare alla promozione a dirigente. Anche se, nel ricorso al tribunale, presentato dallo stesso contro il licenziamento subito, si legge che alla nomina di dirigente non aveva fatto seguito il conferimento di nessun potere dirigenziale, non essendogli stata riconosciuta alcuna autonomia e discrezionalità nel prendere decisioni, adottate invece direttamente dall’amministratore delegato o dal presidente.
Un dirigente senza autonomia… Per questo, il lavoratore licenziato chiedeva al giudice adito di dichiarare la nullità e/o l’inefficacia del licenziamento, con tutte le conseguenze previste dall’art. 18 l. n. 300/1970.
Il tribunale rigettava la domanda dell’attore ritenendo effettiva la nomina a dirigente e legittimo il licenziamento, «vertendosi nell’ambito della recedibilità e risultando inoltre il recesso determinato da reali ragioni di carattere tecnico ed organizzativo».
…non è un dirigente. Il licenziamento è legittimo? La Corte d’appello, dal canto suo, pur ammettendo che l’appellante non poteva effettivamente qualificarsi come dirigente, riteneva sussistente un giustificato motivo di licenziamento, posto che le mansioni di responsabile tecnico operativo erano state soppresse mediante l’affidamento ad un consulente esterno.
Il lavoratore presenta ricorso per cassazione lamentando una insanabile contraddittorietà della motivazione.
La Corte territoriale, pur ritenendo fittizia la qualifica dirigenziale attribuita all’interessato, aveva accertato che era stata soppressa la posizione lavorativa dello stesso e, quindi, il licenziamento era comunque legittimo.
Licenziare un dirigente … vero. Ma è la Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso principale (sentenza, n. 12126/12) entra più nello specifico della vicenda. Anche dallo stesso verbale del Consiglio di amministrazione della società traspare che era in esubero la posizione di un dirigente ma, come ha affermato chiaramente la Corte di merito – pur ritenendo legittimo il licenziamento – l’interessato non ha mansioni da dirigente. Ecco dov’è la contraddittorietà della motivazione secondo la S.C., che rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli
La Stampa – 5 agosto 2012