La prima rata dell’imposta municipale per il 2013 è abolita anche sui terreni agricoli. Quindi la sospensione introdotta dal Dl n. 54/2013 diventa una esclusione dall’imposta. Quindi è necessario ricordare i requisiti affinché un terreno sia considerato agricolo al fine di usufruire dell’azzeramento della prima rata.
Ai fini del tributo municipale sono considerati agricoli i terreni destinati all’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile anche se non coltivati e quindi anche nel caso in cui il terreno è lasciato a riposo. Si ricorda che la natura di terreno agricolo, dipende soltanto dalla sua classificazione urbanistica e quindi come risulta nel piano regolatore del comune o analogo strumento urbanistico. La natura agricola non dipende dal soggetto proprietario. Quindi l’immobile può essere posseduto da un imprenditore agricolo o da un privato, da una società od un ente; se l’immobile risulta agricolo dal certificato di destinazione urbanistica usufruisce comunque delle agevolazioni previste dalla normativa Imu.
Nell’anno 2012, primo periodo di imposta di applicazione dell’Imu, la qualifica professionale del soggetto passivo aveva rilevanza solamente per la determinazione del coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento. Infatti se il soggetto passivo d’imposta (proprietario, usufruttuario) era in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi previdenziali Inps usufruiva del minor coefficiente 110 in luogo del coefficiente 135 previsto per gli altri contribuenti. La qualifica di imprenditore agricolo professionale è regolata dal Dlgs n. 99/2004. Tuttavia sia per questi soggetti che per i coltivatori diretti assume rilevanza decisiva l’iscrizione negli elenchi contributivi ai fini previdenziali ed assicurativi dell’Inps.
La esclusione della prima rata dell’Imu per l’anno 2013, viene quindi usufruita da qualsiasi soggetto proprietario di terreni agricoli. L’unica condizione consiste nel fatto che il terreno non sia compreso in una area edificabile. Nella norma originaria di introduzione dell’Imu i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, erano inoltre beneficiari della esclusione dall’imposta fino alla base imponibile di 6.000 euro. Inoltre la base imponibile veniva ridotta del 70% per la parte di valore che eccedeva l’importo di 6.000 euro fino al valore di 15.500, la riduzione era del 50% sulla successiva base imponibile fino al valore di 25.500 ed infine scattava la riduzione del 25% per il successivo valore fino al tetto di 32.000 euro. Si trattava in sostanza di una agevolazione di poco conto che poteva tuttavia mandare esenti da Imu le modeste superfici di terreni agricoli. Alla luce della esenzione, quanto meno per la prima rata, tale esenzione viene di fatto assorbita.
Questione più complessa è quella che riguarda le aree edificabili le quali non usufruiscono di agevolazioni dall’imposta municipale. Tuttavia tali superfici non sono considerate edificabili, ancorché classificate come tali nel piano regolatore del comune, qualora siano possedute o coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Ne consegue che se una area edificabile è posseduta da un contribuente senza qualifiche agricole assolve l’Imu normalmente mentre se il possessore è un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale paga nulla in quanto il terreno assume la natura di terreno agricolo quanto meno ai fini dell’Imu.
In questi casi le agevolazioni previste per i terreni agricoli valgono anche per le aree edificabili. Peraltro il Dipartimento del ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare in presenza di terreno edificabile in comproprietà di più persone, qualora il terreno sia coltivato anche da uno solo dei comproprietari con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, è considerato agricolo anche per la quota di proprietà dei soggetti sprovvisti delle predette qualifiche. La agevolazione prevista per gli imprenditori agricoli professionali si estende anche alle società agricole (articolo 2 Dlgs n. 99/2004) proprietarie di terreni che abbiano la medesima qualifica di imprenditore agricolo professionale con un amministratore (per le società di capitali od un socio per quelle di persone iscritti nella gestione previdenziale. L’esenzione dell’imposta è altresì prevista per i terreni agricoli, ancorché incolti (circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2013), ricadenti in aree montane o di collina di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Il Sole 24 Ore – 29 agosto 2013