Lo scorso 8 settembre l’Europarlamentare Remo Sernagiotto ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione sull’etichettatura di origine per le carni di coniglio. La risposta in questi giorni
Come si legge l’interrogazione “in Italia la coniglicoltura rappresenta un importante settore nell’ambito della zootecnia da carne, costituendo, in termini di rilevanza economica, il quarto comparto zootecnico dopo quello dei bovini, dei suini e dei polli. Attualmente l’intera filiera cunicola sta attraversando una crisi di redditività dovuta, tra le diverse cause, anche all’incertezza normativa europea e alla forte fluttuabilità dei prezzi legata alla concorrenza del prodotto importato da altri Paesi. Considerando che, in base all’articolo 27 (paragrafo, 5 lettera a) del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entro il 13 dicembre 2014 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio «relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i tipi di carni diverse dalle carni bovine», si chiede alla Commissione: Qual è lo stato attuale della valutazione d’impatto e di fattibilità della possibile estensione dell’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per le carni di coniglio? Quali misure intende adottare la Commissione per tutelare la salute dei consumatori e per prevenire le frodi e l’eventuale concorrenza sleale per il settore cunicolo italiano ed europeo derivanti dall’assenza dell’etichettatura obbligatoria di origine?”
Lo scorso 24 ottobre la risposta di Dacian Ciolo? a nome della Commissione, secondo cui “la Commissione è al corrente dell’importanza dell’allevamento cunicolo in Italia. Quanto alla possibilità di estendere alle carni di coniglio fresche e congelate gli obblighi sull’etichettatura di origine vigenti per altri tipi di carni, la Commissione sta preparando una relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, come richiesto dall’articolo 26, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Scopo della relazione è fornire al legislatore elementi per intavolare un dibattito informato su questo aspetto.
La Commissione ritiene che il livello di tutela della salute dei consumatori non dipenda dall’esistenza o meno di una disposizione specifica sull’indicazione obbligatoria di origine o di provenienza delle carni”.
Fonte Parlamento europeo – 29 ottobre 2014