Ue: ritirati dal mercato alcuni additivi per mangimi. In Gazzetta europea il regolamento di esecuzione
Si tratta di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 80 del 21 marzo 2013 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione definendo le motivazioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’art. 10 del suddetto regolamento prevede che gli additivi autorizzati vengano rivalutati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio.
Con il Regolamento 230/2013 vengono ritirati dal mercato gli additivi per mangimi definiti nella parte A dell’allegato ed appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito per le quali non sono state presentate domande di autorizzazione in conformità all’art. 10, paragrafo 2 del regolamento 1831/2003 entro il termine indicato in detta disposizione.
Per lo stesso motivo vengono ritirati dal mercato gli additivi per mangimi definiti nella parte B dell’allegato e appartenenti al gruppo delle “sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito” per quanto riguarda alcune specie animali o categorie di specie animale.
Tuttavia, per quanto riguarda le scorte esistenti di additivi per mangimi di cui alla parte A dell’allegato il Regolamento 230/2013 dispone che possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate come additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle “sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito” fino al 10 aprile 2014.
Le premiscele prodotte con l’impiego degli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate fino al 10 ottobre 2014.
I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’impiego di additivi di cui al paragrafo 1 o di premiscele di cui al paragrafo 2 ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n. 767/2009 fino al 10 aprile 2015 potranno essere commercializzati e utilizzati fino all’esaurimento delle scorte.
sicurezzaalimentare.it – 22 marzo 2013