Il medico che finisce sotto inchiesta perché sospettato di avere commesso sbagli a tal punto gravi da provocare il decesso di un paziente, può non essere sospeso dalla professione se ha un “buon curriculum e non ha precedenti episodi connotati da colpa”.
Lo ha stabilito la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35472, accogliendo il ricorso di un ginecologo pescarese che si era visto sospendere dall’incarico, con il divieto di esercizio della professione per due mesi, sulla base dei “gravi indizi di negligenza” che avrebbero “concorso alla causazione di lesioni e alla morte di una paziente”, a seguito di un intervento in laparoscopia.
Secondo la Cassazione, che ha disposto un nuovo esame del caso, prima di prendere provvedimenti drastici nei confronti di un medico sottoposto a indagini è necessario verificarne il background. La vicenda del ginecologo è arrivata in Cassazione per la seconda volta (la volta precedente, piazza Cavour aveva accolto il ricorso della Procura, propendendo per la legittimità della sospensione del medico), dopo che il Tribunale del’Aquila, il 15 dicembre 2011, “ravvisati plurimi rilevanti profili di negligenza, nonché un elevato grado di colpa”, aveva deciso per l’emissione della misura interdittiva nei confronti del medico richiesta dal pm e negata dal gip nel maggio 2011.
La difesa del professionista ha fatto breccia nei giudici di piazza Cavour soprattutto quando ha evidenziato “l’ottimo curriculum professionale e l’assenza di precedenti episodi connotati da colpa” e il fatto che non si fosse tenuto conto del “procedimento che si era concluso con l’archiviazione delle indagini ancora in corso, che hanno condotto all’espletamento di una perizia dall’esito del tutto favorevole all’indagato”.
La Cassazione ha dunque accolto la tesi difensiva del medico e annullato l’ordinanza impugnata al Tribunale dell’Aquila per un nuovo esame. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “il Tribunale è incorso in vizio di motivazione nella parte in cui non è stata compiuta una valutazione del percorso e del pregresso professionale del ricorrente, che non può ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi”.
ItaliaOggi – 15 settembre 2012