Con una nota del 3 agosto la Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute è intervenuta nuovamente sulle modalità di accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti. La nota fa seguito alla precedente circolare del 7 giugno e ai successivi chiarimenti sull’applicazione di quanto previsto dal regolamento Ce 852/2004.
Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito in particolare dall’allegato II, capitolo IX punto 4, ove si fa riferimento alla necessità – in caso di accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati – di “impedire che esso sia fonte di contaminazione”, l’operatore del settore alimentare ha l’obbligo di stabilire, in autocontrollo, quali siano le potenziali condizioni in cui si può verificare contaminazione degli alimenti da parte degli animali presenti nei locali e adottare tutti gli accorgimenti opportuni, formalizzandoli in procedure scritte di autocontrollo. L’Osa potrà prevedere di vietare l’accesso agli animali soltanto qualora non possa gestire in altro modo il rischio di contaminazione.
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10 agosto 2017