L’obbligo di sottoscrizione dei contratti ricade su entrambi i contraenti. Ma sull’applicazione delle nuove norme sulle cessioni di prodotti alimentari rimangono diversi problemi irrisolti
Nella cessione dei prodotti agro-alimentari, obbligo di sottoscrizione del contratto o dei documenti alternativi integrati (documento di trasporto e fattura) da parte di entrambi contraenti. E violazione degli obblighi della forma scritta anche per carenza di un solo elemento essenziale richiesto, con l’applicazione della sanzione fino a 20mila euro. Le disposizione contenute nell’art. 62, dl n.1/2012, concernenti la disciplina dei pagamenti dei prodotti agricoli e alimentari, continua a far parlare di sé e a creare parecchi disagi agli operatori del primario. Dal nuovo testo del decreto attuativo del 19 ottobre scorso, modificato rispetto alla bozza divulgata e sottoscritta dai ministri delle politiche agricole e dello sviluppo economico, emergono ulteriori complessità operative, con particolare riferimento alla sottoscrizione dei contratti. In effetti, il, nuovo comma 5 dell’articolo 3, in modo sibillino, pare confermare la possibilità che il contratto, in deroga coi principi generali fissati dalle norme vigenti, possa non essere sottoscritto ma solo se «la superfluità della sottoscrizione risulti superabile da situazioni equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto a un determinato soggetto».
Dalla locuzione appena evidenziata si ritiene che i contraenti possano omettere la sottoscrizione dei documenti solo nel caso in cui le parti siano ben identificabili nel contratto e che, a titolo meramente cautelativo e a mezzo conferma scritta, il cessionario confermi la propria obbligazione, a mezzo di comunicazione o tramite telefax, in risposta al documento inviato (anche via telefax) dal cedente (contratto o documento di trasporto o fattura) completo dei dati richiesti dalla disciplina (durata, quantità, caratteristiche, prezzo, modalità di consegna e pagamento).
I documenti in forma scritta, in alternativa all’atteggiamento appena indicato, dovranno essere sempre sottoscritti da entrambe le parti, nelle persone dei legali rappresentanti.
Per le fatture già emesse alla data del 24 ottobre rimane aperto il problema del mantenimento o meno dei termini di pagamento già concordati e, nel caso di applicazione dei nuovo termini, sorge il problema inerente alla data di decorrenza di detti termini (data fattura o data di entrata in vigore della disciplina).
Infine persistono incertezze sulla necessità di estendere la disciplina alle esportazioni e alle importazioni, stante il fatto che il decreto richiama tutte le consegne realizzate «nel territorio della Repubblica italiana» e sull’applicazione automatica delle sanzioni che potrebbero essere richieste a entrambe le parti.
Cessione dei prodotti agroalimentari: problemi irrisolti
– Sottoscrizione: necessaria la firma del contratto o del documento (Ddt o fattura) da parte di entrambe le controparti (cedente e cessionario)
– Esportazioni e importazioni: dubbi sull’applicazione della disciplina anche in presenza di cessioni o acquisti in ambito Ue o extra Ue
– Contratti in essere: dubbi sulla ulteriore restrizione dei pagamenti per i contratti in essere alla data 24 ottobre 2012 e sulla data di decorrenza del termine dei 30 o 60 giorni
– Sanzioni: possibile applicazione congiunta delle sanzioni per assenza della forma scritta a entrambe le controparti (da 516 a 20mila euro) e sanzione (da 500 a 500mila euro) sempre applicata per il debitore che non ottempera nei termini del pagamento della fattura
Fabrizio G. Poggiani – ItaliaOggi – 1 novembre 2012