È stato pubblicata sul Bur numero 40 del 25 maggio la delibera 856 della Giunta regionale “Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto”. Il provvedimento, anche sulla scorta delle migliori tecniche disponibili (Mtd) definite a livello comunitario, introduce criteri più idonei, aggiornati e sostenibili per la definizione delle distanze minime degli allevamenti e di talune strutture produttive connesse, in zona agricola. E’ emerso infatti che l’innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi è stata in grado di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale generato dall’attività di allevamento.
Infatti, il miglioramento della gestione dei processi biologici negli allevamenti intensivi è in grado di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente considerato nel suo insieme. In particolare, l’adozione di misure preventive, attraverso l’applicazione delle “migliori tecniche disponibili” (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento degli allevamenti, specie se intensivi, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE. Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera è stata meno controllabile a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.
In proposito, con l’espressione “migliori tecniche disponibili” si fa riferimento all’insieme delle tecnologie e dei processi, riguardanti la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la conduzione degli allevamenti, che sono considerate le più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell’ambiente, ampiamente sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, nonché ragionevolmente accessibili agli operatori del settore.
Le MTD che interessano il settore zootecnico riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti avicoli e suinicoli, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico delle deiezioni zootecniche. Va evidenziato in proposito che l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili incide sulla riduzione dell’inquinamento potenziale degli allevamenti e, di conseguenza, anche sul sistema di attribuzione dei punteggi finalizzati alla determinazione delle distanze minime degli allevamenti dagli abitati.
Come esaurientemente descritto nell’Allegato A, l’introduzione delle MTD nell’ambito della metodologia di valutazione degli allevamenti ha riguardato, fondamentalmente, la catena di gestione delle deiezioni animali, ai fini della riduzione delle emissioni di ammoniaca e di altri gas (anidride carbonica, protossido di azoto) attribuibile alle varie MTD, nonché la loro applicabilità, valutata in particolare con riferimento al benessere animale, alle emissioni di odori e di particolato sospeso, ai consumi di acqua e di energia.
Nell’adozione di tali migliori tecniche sono stati presi in considerazione anche il ciclo di vita animale e le tipologie di ricovero, sia degli allevamenti suinicoli che di quelli avicoli. Ciò ha portato alla revisione del sistema dei punteggi da attribuire a tali insediamenti zootecnici, con un conseguente aggiornamento delle distanze reciproche dalle civili abitazioni e dalle zone non agricole.
Per quanto attiene le altre tipologie di allevamenti, diversi da quelli suinicoli e avicoli, per i quali non sono state ancora approvate in ambito comunitario le tecniche classificate MTD, è stato comunque possibile individuare, sulla base della vasta bibliografia tecnico-scientifica disponibile, i sistemi di allevamento in grado di ridurre l’impatto dei medesimi, tenuto conto dei differenti processi di produzione delle emissioni gassose e dei sistemi di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.
Inoltre, il provvedimento – nelle more dell’approvazione delle linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010 – individua, in analogia a quanto definito per la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e per gli ampliamenti di quelli esistenti, le distanze minime dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola e dalle abitazioni, da rispettare nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.
Si evidenzia, infine, che vige il principio di reciprocità nel rispetto delle distanze degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni sparse o concentrate; pertanto, con il presente provvedimento si è valutato opportuno disciplinare i nuovi sviluppi insediativi e le trasformazioni urbanistiche nel caso di presenza di un insediamento zootecnico preesistente.
A tal fine, relativamente all’inserimento territoriale degli allevamenti, si è ritenuto necessario prevedere che in sede di redazione del Quadro conoscitivo dei Piani regolatori vengano individuati gli insediamenti zootecnici, in quanto generatori di “vincolo” – corrispondenti agli allevamenti intensivi e alle strutture agricolo produttive superiori alla classe dimensionale 1, che sono disciplinate al punto 5. degli Atti di indirizzo, così come modificato e integrato dall’Allegato A al presente provvedimento – unitamente alle rispettive fasce di rispetto.
a cura dell’ufficio stampa del Sivemp Veneto – 28 maggio 2012 – riproduzione riservata