Approvato a larghissima maggioranza dal Consiglio il provvedimento che individua le aree e i siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentata a biomasse, da biogas e per la produzione di biometano.
Il provvedimento proposto dalla Giunta intende perseguire un duplice ordine di finalita’: non rallentare, come ribadito nelle Linee guida, la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ”offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi”, perseguendo nel contempo gli obiettivi di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita’ e del paesaggio rurale prefissi per determinate aree di pregio presenti nel territorio regionale.
In particolare sono interdetti alla realizzazione degli impianti i Siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO (Venezia e la sua Laguna, limitatamente all’ambito definito dal perimetro ”Sito Unesco”; L’Orto Botanico di Padova; La citta’ di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto; La citta’ di Verona; Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti ”Core area”; I Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino); Aree e beni di notevole interesse culturale; Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico di Aree tutelate per legge; Zone all’interno di coni visuali la cui immagine e’ storicizzata identifica i luoghi in termini di notorieta’ internazionale di attrattivita’ turistica.
Per quanto riguarda l’ambiente le Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; Le Important Birds Areas (IBA); Aree incluse nella Rete Natura 2000; Aree naturali protette a diversi livelli (nazionale, regionale e locale) istituite ai sensi della legge n. 349/91 e inserite nell’elenco delle aree naturali protette; Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita’; Aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrale dai Piano di Assetto idrogeologico (PAI); Geositi; Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano.
Infine per il settore agricolo le Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualita’ (produzioni biologiche, DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, produzioni tradizionali); Aree agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico -culturale. Per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia nelle ”aree ad elevata utilizzazione agricola” e nelle ”aree agropolitane in pianura” del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, viene interdetta la realizzazione di impianti di biogas alimentati per piu’ del 30 % da ”biomasse vegetali dedicate” (mais, altri cereali, ecc.).
Nelle medesime aree viene altresi’ vietata la realizzazione di impianti di combustione con potenza superiore ad 1 MWt. Nessun limite in tali ambiti territoriali viene, invece, posto agli impianti di biogas che utilizzano reflui zootecnici o scarti dell’industria agroalimentare, nonche’ agli impianti di combustione di potenza inferiore al Megawatt termico. Il provvedimento ribadisce inoltre che in tutto il territorio regionale gli impianti per la produzione di’ energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano, possono essere realizzati subordinatamente alla compatibilita’ degli stessi con gli atti di pianificazione territoriale vigente, nonche’ con gli strumenti di tutela e di’ gestione previsti dalie specifiche normative di settore.
5 maggio 2013