Veneto. L’assunzione programmata «prenota» la spesa nell’anno
Al tetto alla spesa del personale ai fini del confronto con l’anno precedente vanno aggiunte le risorse necessarie al finanziamento delle assunzioni programmate in modo da coprire l’intero anno, così si evita il rischio del superamento del tetto nell’anno successivo a seguito delle assunzioni programmate nell’anno precedente.
A questa conclusione stanno arrivando in modo consolidato le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. In questo senso si è infatti pronunciata la sezione del Veneto, con la delibera n. 45 dello scorso 7 febbraio; in precedenza si erano così espresse le sezioni della Basilicata (parere n. 2/2012) e della Campania (parere n. 235/2012). Siamo in presenza di un orientamento interpretativo che consente a numerose amministrazioni di dare corso alle assunzioni programmate, riducendo gli effetti negativi che possono essere determinati dai tempi lunghi necessari per le assunzioni. Si ricordi che dopo la programmazione del fabbisogno, occorre effettuare la comunicazione per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ed attendere due mesi dalla ricezione da parte della Funzione Pubblica di tale comunicazione, quindi dare corso alla mobilità volontaria, indire il concorso, attendere la presentazione delle domande e, solo a questo punto, effettuare il concorso e, se non ci sono ulteriori intoppi, assumere i vincitori.
La Corte dei Conti del Veneto risponde al dubbio «se l’adozione di un provvedimento pianificatorio sia sufficiente a superare la mancanza di un impegno di spesa vero e proprio nel finale dell’esercizio (che sostenga l’intero onere annuale ..). Ciò, al fine di evitare che la riduzione della spesa complessiva del personale, dovuta a cessazione ed a collocamento in aspettativa di ..dipendenti, determini, nel confronto con quella complessiva da sostenere nell’anno successivo, lo sforamento del vincolo imposto dall’articolo 1, comma 557, della legge 267/2006», cioè la spesa dell’anno precedente. Il parere ricorda che «l’assunzione dell’impegno presuppone: l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, la determinazione del soggetto creditore e la definizione della somma da pagare nel quantum e nel titolo.. la mera programmazione di assunzione di personale nell’esercizio di riferimento, seppur approvata in sede di bilancio di previsione, non integra la fattispecie d’impegno automatico». Questa lettura è corretta formalmente, «tuttavia, il collegio è ben consapevole che un’interpretazione rigorosa della normativa citata determinerebbe il rischio di compromettere la possibilità di realizzare il parziale turn over, che è riconosciuto e garantito ex lege». Da qui la conclusione che «la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un effetto prenotativo nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione d’impegno in senso contabile».
Il parere si conclude con la raccomandazione che «il mancato compimento dell’iter assunzionale non deve essere imputabile a fatto dell’ente medesimo o concretare condotte elusive».
Sole 24 Ore – 4 marzo 2013