Il ministero della Giustizia aveva presentato reclamo contro l’ordinanza del giudice del lavoro Margherita Bortolaso, la quale aveva dato ragione al cancelliere che aveva chiesto di rimanere al lavoro in Tribunale altri due anni dopo aver compiuto il sessantacinquesimo compleanno, così come prevede la legge.
Nei giorni scorsi il Tribunale di Venezia (presidente Luigi Perina, relatore Paola Ferretti e a latere Anna Menegazzo) ha respinto il ricorso firmato dall’avvocatura dello Stato per conto del ministero e confermato la decisione presa i9n primo grado sulla base delle argomentazioni del legale del cancelliere, l’avvocato Mariagrazia Romeo. «L’ordinanza reclamata», si legge, «muove da assunti motivati e dal Collegio condivisi: il termine posto dalla legge per comunicare l’intenzione di restare altri due anni (da 24 a 12 mesi prima della scadenza) ha natura ordinatoria e comunque il cancelliere aveva espresso la sua intenzione di rimanere in servizio per un biennio dopo i 65 anni del tutto tempestivamente (27 mesi prima); la funzione del termine da 24 a 12 mesi è quella di garantire all’Amministrazione un congruo lasso di tempo per valutare se le esigenze funzionali ed organizzative rendono conveniente il trattenimento in servizio del dipendente; tale ratio legis è stata garantita nello specifico come dimostrato dalla relazione del presidente del Tribunale (Arturo Toppan) ad illustrazione che rendono conveniente il trattenimento in servizio del dipendente». Il ministero della Giustizia nel suo reclamo sottolineava invece la perentorietà del termine da 24 mesi a 12 mesi per presentare la domanda di prolungamento in servizio e la insufficienza della sola valutazione a livello locale della richiesta. «La funzione del termine», sostiene il Tribunale, «è quella di consentire un’adeguata valutazione della convenienza a prolungare il servizio del dipendente, non può ritenersi intempestiva una domanda addirittura anticipata di tre mesi rispetto al termine minimo stabilito dalla legge». Per i giudici veneziani la possibilità di prolungare per due anni il servizio richiede una specifica motivazione in riferimento alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione nonchè alla competenza professionale acquisita dal lavoratore in questione e «pare al Collegio che il principio di buona amministrazione imponga l’accoglimento della domanda di trattenimento in servizio».
Giorgio Cecchetti – La Nuova Venezia – 28 dicembre 2013