Verifiche Inps. Pensioni pubbliche, tagli legati al reddito. I conguagli al ribasso da febbraio 2014
Brutte notizie per i pensionati pubblici; infatti, con la rata di febbraio 2014, coloro che hanno superato i limiti reddituali per aver diritto alle prestazioni legate al reddito, avranno la riduzione della pensione. Ne ha dato notizia l’Inps, che ha incorporato l’Inpdap, con messaggio 19933/2013, informando che in attuazione della legge 14/2009, ha provveduto alla verifica delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni, acquisendo dall’amministrazione finanziaria i redditi influenti.
In particolare, sono interessate le pensioni ai superstiti per quanto concerne la percentuale di cumulabilità (articolo 1, comma 41 della legge 335/1995) e la somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012; la verifica è avvenuta tenendo conto dei redditi complessivi, diversi da pensione, riguardanti le dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011) integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Per le pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette. Se risulta erogato un importo di pensione superiore a quello spettante in base ai limiti di cumulabilità con i redditi del titolare, il debito per il periodo 1? gennaio/31dicembre 2012, sarà recuperato dalla rata di febbraio 2014.
In merito alla somma aggiuntiva corrisposta nel 2012 e risultante superiore a quella spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, dalla rata di febbraio 2014 si procederà al recupero dell’importo eccedente quanto dovuto. Agli interessati sarà inviata una comunicazione, con l’importo del debito e le modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.
Per il recupero si procederà a trattenere un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a se stante, al netto delle ritenute Irpefe con un recupero in un massimo di 60 rate. Se con la rateizzazione massima non si riesce a estinguere il debito, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta; se residua un ulteriore debito, si dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di recupero.
Nel caso in cui il pensionato ritiene che l’importo richiesto non sia dovuto in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’indebito, potrà recarsi presso la Direzione provinciale che gestisce le pensione, per produrre la relativa documentazione.
Il Sole 24 Ore – 6 dicembre 2013