L’importante è non finire in prima pagina o in onda in prima serata. Perchè se per caso il fannullone di Stato sarà pizzicato dai media, per lui saranno veri guai. Ma se la notizia resterà confinata fra le quattro mura della pubblica amministrazione di appartenenza, allora potrà sperare di cavarsela. È la sorpresa un po’ bislacca del famoso decreto sui fannulloni di Stato varato in pompa magna da Matteo Renzi e dal suo ministro per la funzione pubblica Marianna Madia.
Arriva al comma 3 quater dell’unico articolo del decreto legislativo di attuazione della riforma della pubblica amministrazione, capitolo che stabilisce la «responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti con norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio della azione disciplinare». Il decreto serve a colpire le varie ipotesi di «falsa attestazione della presenza in servizio» del dipendente pubblico.
E come annunciato, appena pizzicato ad esempio ad essersi fatto timbrare il cartellino senza poi recarsi al lavoro, il travet viene sospeso dal servizio e dallo stipendio in via cautelare, senza nemmeno stare a sentire le sue ragioni. Poi la procedura accelerata per la sua sospensione che passa attraverso una denuncia al pubblico ministero competente e alla procura regionale della Corte dei Conti. Il furbetto del cartellino avrà così un doppio trattamento: da una parte la perdita del lavoro, e dall’altra parte un risarcimento alla amministrazione pubblica defraudata dal suo comportamento che non potrà essere inferiore a 6 mensilità di stipendio. La decisione dovrà essere presa dal giudice che però – è questa la novità – dovrà procedere «anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione». È la prima volta che appare una formula di questo tipo in un provvedimento legislativo, e si può essere certi che non mancherà di fare discutere. E probabilmente sarà su quel passaggio che si concentreranno le impugnazioni del decreto legislativo Madia, perchè è assai fragile giuridicamente la distinzione fra i furbetti del cartellino pizzicati da Striscia la Notizia o dalle Iene e quelli banalmente scoperti dal proprio dirigente.
Nella relazione di accompagnamento al decreto la Madia spiega che «risponde alle esigenze più urgenti fra quelle individuate dal Governo», e spiega la rilevanza mediatica del dipendente infedele con la decisione di «introdurre l’azione di responsabilità per danni di immagine della Pubblica amministrazione nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo».
È dunque quel danno di immagine al ministero o all’ente pubblico che farebbe la differenza fra chi è sbattuto in prima pagina o in prima serata tv e chi invece viene sorpreso a marcare visita solo fra le quattro mura interne. Si capisce così come tutta l’operazione «puniamo i fannulloni», per altro non ancora in vigore, sia stata pensata da Renzi e dalla Madia soprattutto come una scelta comunicativa e una «operazione di immagine».
Il danno subito dalla pubblica amministrazione per i furbetti del cartellino è però sostanziale, non di immagine: l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro danneggia il funzionamento della macchina pubblica.
Se i dipendenti che dovrebbero essere lì non ci sono, le conseguenze possibili sono due: o per il cittadino che non ottiene nei tempi dovuti quel che è suo diritto avere dalla pubblica amministrazione, o se invece la macchina amministrativa va a gonfie vele nonostante gli assenti, il danno è del contribuente che sta pagando posti di lavoro pubblici che in realtà non avrebbero ragione di esistere (e di fatti non esistono, visto che il titolare registra la sua presenza e poi va a farsi gli affari suoi, perfino un altro lavoro privato). Il danno di immagine così come concepito da quel decreto è la brutta figura che rimedia il ministro, il sindaco, l’amministratore pubblico beffato in casa sua dal dipendente infedele. Ed è a quello che sembra si voglia mettere riparo, più che ai diritti dei cittadini contribuenti.
Confermata nel testo finalmente divulgato anche la responsabilità del dirigente sotto cui è inquadrato il dipendente assenteista. Ma è assai più sfumata dei proclami della prima ora. Il comma 3 quinquies dell’articolo 1 stabilisce infatti che «per i responsabili di servizio competenti, l’omessa comunicazione, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento e costituiscono omissione di atti di ufficio». Ma per i vari procedimenti ci sono 30 giorni di tempo. E l’omissione di atti di ufficio, a parte non essere reato punibile con l’arresto come erroneamente detto in tv dalla Madia, è reato più che raro perchè configurabile solo in assenza di risposta alcuna nei 30 giorni successivi alla contestazione effettuata in questo caso dal diretto superiore. Se il responsabile del servizio risponde alla contestazione del superiore, spiegando perchè non ha promosso il provvedimento disciplinare nei confronti del furbetto del cartellino, il reato non è configurabile. Anche qui, solo un fuoco di artificio senza contenuto reale.
Franco Bechis – Libero – 13 febbraio 2016