Il giudice amministrativo ha avuto modo di confrontarsi con un tema, invero non certo usuale, ma degno di rilievo proprio in considerazione della peculiarità del caso concreto. TAR Basilicata-Potenza, sez. I, sentenza 17.10.2013 n° 611
Il fatto originante la controversia è relativo a un’amministrazione comunale che aveva emanato un provvedimento volto a tutelare l’igiene pubblica e, nel far ciò, erano stati posti stringenti limitazioni alla possibilità di introdurre in aree pubbliche cani, ancorché debitamente accompagnati.
Più in particolare, nel provvedimento poi impugnato da una associazione animalista veniva ordinato ai proprietari di cani di non lasciare gli animali liberi di vagare senza custodia e ai detentori degli stessi di munirsi di strumenti idonei alla raccolta degli escrementi: oltre a ciò – incontestato da parte dell’associazione ricorrente – veniva però anche vietato in maniera assoluta l’ingresso dei cani nelle scuole, strutture sportive e nei giardini pubblici comunali e nei luoghi in cui siano presenti giochi per bambini.
A fronte di tale stringente limitazione – questa sì impugnata con la proposizione di ricorso giurisdizionale nella parte in cui vietava ai cittadini di accedere coi loro cani nelle predette aree pubbliche – venivano sollevati una pluralità di censure.
Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha centrato il proprio ragionamento sul fatto che l’amministrazione comunale aveva già posto in essere una regolamentazione atta a salvaguardare l’interesse pubblico in questione: ossia l’igiene pubblica. Essa aveva infatti posto l’obbligatorietà della raccolta degli escrementi e, di più, che gli accompagnatori dell’animale fossero in possesso di strumenti idonei alla raccolta.
Da ciò la violazione del principio di proporzionalità laddove l’amministrazione ha comunque vietato l’ingresso nelle aree pubbliche agli animali, in quanto l’interesse pubblico era già stato soddisfatto senza che vi fosse necessità di aggravare ulteriormente la posizione dei titolari di diritti sugli animali attraverso l’imposizione di vincoli alla limitazione alla libertà di circolazione.
Su quest’ultimo punto, pare interessante osservare che, così affermando, il giudice amministrativo implicitamente ha ricondotto alla libertà di circolazione del proprietario dell’animale il fatto che esso possa liberamente circolare assieme al proprio animale d’affezione.
(Altalex, 11 novembre 2013. Nota di Riccardo Bianchini)