Da ieri, giorno di pubblicazione della circolare 127/2016 dell’Inps, le autorizzazioni per i tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/1992 per i disabili gravi e rilasciate sulla base di un verbale soggetto a revisione non riportano più una data di scadenza, ma indicano che il provvedimento ha validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Con la circolare l’Inps è intervenuta nuovamente sulle modifiche introdotte dal decreto legge 90/2014 che ha previsto la possibilità di continuare a godere dei benefici previsti anche durante l’iter di verifica a seguito di una visita di revisione della condizione di disabilità grave.
In precedenza, infatti, durante il periodo di verifica, l’interessato o i familiari perdevano la possibilità di richiedere permessi, prolungare il congedo parentale, quello straordinario o di fruire de i riposi alternativi.
La circolare 127/2016 precisa che, durante l’iter di revisione, per i permessi non è necessario presentare una nuova domanda, anche se il verbale sottoposto a revisione riporta una data di scadenza che è stata superata.
Se la verifica si conclude con una conferma, il disabile o il suo familiare non dovranno presentare una nuova domanda di permessi, nemmeno se viene prevista un’ulteriore revisione del nuovo verbale, a meno che nel frattempo sia cambiato il datore di lavoro o l’orario (da full time a part time o viceversa o se si deve modificare il tipo di permesso).
Se l’esito è negativo, invece, il disabile, il familiare che lo assiste e il datore di lavoro verranno informati dall’Inps con effetto al giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
Per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale, i riposi alternativi a questo, o il congedo straordinario si deve presentare domanda per continuare la fruizione nel periodo dell’iter di revisione della disabilità. Questo perché, precisa l’Inps, si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
La circolare indica inoltre le procedure da seguire da parte delle sedi territoriali in caso di mancata presenza al controllo da parte dell’interessato e le relative conseguenze.
Infine viene ricordato che sempre il Dl 90/2014 ha ridotto da 90 a 45 giorni il tempo massimo entro cui deve essere accertato dalle commissioni previste dalla legge 104/1992, lo stato di disabilità su richiesta dell’interessato. Di conseguenza, superato il nuovo termine, sono effettuati accertamenti provvisori da medici specialisti in servizio presso l’azienda sanitaria locale dove il disabile è assistito.
Il Sole 24 Ore – 9 luglio 2016