Terapia sbagliata, intervento non riuscito o decorso della malattia più difficile del previsto sono solo alcuni dei casi in cui paziente può chiedere un risarcimento. Per ottenerlo, però, non può più limitarsi ad allegare l’esistenza del contratto (e cioè del fatto che si era rivolto al medico?) e l’insorgenza o l’aggravarsi della patologia ma dovrà dimostrare l’inadempimento del professionista.
L’onere della prova pesa soprattutto sul paziente. Il medico può invece liberarsi dalle accuse negando la sua mancanza o provando che l’evento non sia dipeso da lui. Lo ribadiscono le sentenze che negli ultimi mesi hanno cominciato a dare attuazione alle novità introdotte in tema di responsabilità sanitaria dalla legge 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017. La cosiddetta Gelli-Bianco ha infatti sovvertito gli oneri probatori addossandoli sul paziente: il risultato è stato una responsabilità medica decisamente più soft rispetto al passato quando toccava al professionista convincere i giudici di aver agito con diligenza e nell’osservanza delle regole.
Le decisioni post riforma
Il Tribunale di Milano (sentenza 9137/2017) ricorda che oggi la responsabilità sanitaria rientra a pieno titolo tra i fatti illeciti di natura extracontrattuale e questo incide sulla ripartizione dell’onere della prova che risulta posta principalmente a carico del malato oltre che sui termini di prescrizione per reclamare il risarcimento che sono diventati quinquennali. E, con l’ordinanza 9195/2018 la Cassazione ha ribadito che spetta al danneggiato documentare l’esistenza del rapporto di cura, la lesione e il nesso causale con la condotta del sanitario cui invece basterà addurre fattori esterni come motivo di insuccesso.
La responsabilità del medico
Chiedere i danni a un professionista dipendente o stabilmente inserito in un ente è quindi diventato più difficoltoso perché averne inquadrato la responsabilità come extracontrattuale (articolo 2043 del Codice civile) comporta che sia il paziente a dover produrre i carteggi da cui si evinca che le lesioni lamentate siano conseguenza diretta di un agire poco meticoloso.
Diverso è il caso in cui il malato si sia rivolto a un libero professionista, sottoponendosi a visite o piccoli interventi all’interno del suo studio privato. In tal caso la lite sarà regolata dalla responsabilità contrattuale (articolo 1218 del Codice civile) con prova nettamente più leggera per chi voglia denunciare la colpa medica. E la prescrizione è decennale.
Obblighi ampi per la struttura
La legge Gelli-Bianco amplifica però le responsabilità dell’azienda sanitaria. Il rapporto paziente-medico è ben distinto da quello paziente-struttura le cui responsabilità sono estese ai danni provocati dai sanitari dipendenti o da carenze organizzative.
L’accettazione in ospedale per un ricovero o una visita ambulatoriale equivale alla conclusione di un vero e proprio contratto (Tribunale di Trieste, sentenza 157/2018). E una volta provato il rapporto di “spedalità”, il danneggiato può ottenere dall’ente un risarcimento compreso nel massimale di polizza, per violazione degli obblighi negoziali che. Stesse conclusioni, per le attività svolte in regime di libera professione intramuraria, di sperimentazione e di ricerca, in convenzione col Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina. E secondo il Tribunale di Cassino (sentenza 966/2018), la responsabilità della struttura riguarda sia l’ inidoneità sia delle prestazioni mediche primarie che di quelle accessorie (vitto, alloggio, assistenza) salva azione di regresso verso il sanitario negligente (Tribunale di Milano, sentenza 6951/2018).
Il danno risarcibile
Sono diverse le tipologie di lesioni ristorabili: dagli errori di diagnosi alle terapie fallaci, dai macchinari difettosi (Cassazione 27448/2018) alla scarsa sorveglianza degli operatori su soggetto disabile (Corte di appello di Roma 545/2018). E il danno permanente potrà essere liquidato, per il Tribunale di Roma (sentenza 16807/2018), sia in forma di rendita che di capitale, trasformando appunto in capitale la rendita negativa ossia la perdita costante e definitiva di un reddito atteso.
Il Sole 24 ORE
Selene Pascasi
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