La procedura di mobilità può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali. Basta che lo sia però alla Rsu. A questa conclusione è approdata la sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 21910 depositata ieri, respingendo il ricorso presentato dal Cgil, Cisl e Uil. Per i giudici la consultazione delle Rsu non implica quella con tutte le sigle sindacali presenti nell’unità produttiva.
Per arrivare a questa conclusione, la Cassazione ripercorre le vicende, non solo normative, in materia di titolarità dei diritti sindacali, sottolineando, tra l’altro, come, con il referendum del 1995, e la relativa cancellazione della necessità della qualificazione come nazionale o provinciale dei contratti collettivi che devono essere stati sottoscritti dalle organizzazioni aziendali, si sia proceduto a un allargamento delle maglie attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni a esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive.
Di conseguenza, può in astratto essere diminuita l’operatività a livello aziendale anche di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non sono però firmatarie di contratti collettivi applicabili nell’unità produttiva e possono essere invece estesi i poteri di organismi non collaudati sul piano storico, ma con seguito solo in un ristretto ambito territoriale.
«La rappresentatività utile per l’acquisto dei diritti sindacali – osserva la sentenza – viene così a essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell’azione sindacale concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell’unità produttiva». Un criterio quest’ultimo che ha superato anche l’esame di legittimità costituzionale.
In precedenza, ricorda la Cassazione, lo Statuto dei diritti dei lavoratori attribuiva i diritti sindacali alle rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o alle associazioni sindacali non affiliate alle confederazioni, ma firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nel luogo di lavoro. Una situazione su cui si è innestata la disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) prevista dal Protocollo siglato tra parti sociali e Governo nel 1993.
Così, alla luce della nuova normativa, le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche da un’organizzazione sindacale irrilevante sul piano nazionale, tuttavia radicata in un particolare contesto geografico, ma firmataria di un accordo applicato nell’unità produttiva di riferimento.
Il Sole 24 Ore – 27 settembre 2013