Il diritto al godimento dei permessi sindacali retribuiti per i dirigenti sindacali spetta solo ai membri delle organizzazioni che hanno firmato gli accordi nazionali. Questa la decisione presa dalla Cassazione con la sentenza 16637/14, depositata ieri, nella controversia che ha visto contrapposte la Fiat e l’UnioneSindacale di Base (Usb).
Alcuni dipendenti dello stabilimento di Piedimonte San Germano (Fr), che avevano assunto la carica di dirigenti sindacali dell’Usb, si sono visti negare i permessi retribuiti previsti dall’articolo 30 dello Statuto dei lavoratori, in quanto secondo l’azienda tali permessi non spettavano agli esponenti delle organizzazioni nonfirmatarie di contratti collettivi nazionali.
Il Tribunale di Cassino ha sancito la condotta antisindacale dell’azienda, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Roma. Per i giudici di merito, con l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e il successivo accordo per il settore metalmeccanico del 2 febbraio 1994, le prerogative delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) sono state trasferite alle rappresentanzesindacali unitarie (Rsu), con la conseguenza che i membri di questo organismo sono legittimati ad esercitare tutti i diritti previsti dallo Statuto. Quindi, se i dirigenti iscritti all’Usb facevano parte delle Rsu avevano diritto a fruire dei permessi previsti dall’articolo 30. La Corte d’appello ha anche confermato la legittimazione ad agire del sindacato Usb, nonostante tale organizzazione non avesse firmatoun contratto collettivo nazionale di lavoro.
Cassazione haconfermato solo in parte tali decisioni, modificando il capo della sentenza di appello con cui era stato riconosciuto all’Usb il diritto al godimento dei permessi sindacali.
La Fiat nel ricorso per cassazione aveva evidenziato che il riconoscimento dei permessi spetta, sulla base della normativa e degli accordi collettivi vigenti, solo alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi.
La Corte ha condiviso questo ragionamento, partendo dall’analisi dello Statuto dei lavoratori, che all’articolo 30 riconosce appositi permessi retribuiti ai dirigenti delle associazioni sindacali rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 dello Statuto medesimo.
Secondoquesto ultimo articolo possono costituire le rappresentanze sindacali in azienda solo le associazioni firmatarie di contratti collettivi; merita di essere ricordato che la Corte costituzionale (sentenza 231/13) ha precisatoche la facoltà di costituire Rsa vaconcessa anche alle organizzazioni che, pur non avendo firmato contratti, hanno partecipato alla loro negoziazione.
Sulla base di questa normativa, osserva la Cassazione, il sindacato Usb non può rivendicare i permessi in quanto non ha firmato contratti collettivi e neppure partecipato alla loro negoziazione.
Il problema, secondo la sentenza, nonpuò essere superato neanche facendo leva sul fatto che nello stabilimento non esistevano più le Rsa ma, sulla base degli accordi intervenuti nel biennio 1993-94, erano state costituite le Rsu. È vero che questi organismi sono subentrati alle preesistenti Rsa nella titolarità di diritti, permessi e libertà sindacali, ma questo subentro è circoscritto (per espressa previsione degli accordi istitutivi) solo alle prerogative che trovano origine nel titolo III dello Statuto. I permessi rivendicati dall’Usb sono disciplinati dal titolo IV e quindi nonsi puòsostenere che i membri delle Rsu ne hanno comunque diritto.
La sentenza conferma, invece, la decisione d’appello circa la legittimazione ad agire dell’Usb, osservando che è sufficiente, per poter agire nel procedimento che reprime la condotta antisindacale, fornire la provadell’effettivo svolgimento di attività sindacale su scala nazionale anchese nonèstato firmato uncontratto collettivo.
Il Sole 24 Ore – 23 luglio 2014