Il prepensionamento non è un diritto soggettivo del lavoratore ma, piuttosto, un’opzione per le Amministrazioni all’interno dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della spesa di personale.
I dipendenti in soprannumero o in eccedenza all’esito a piani di riduzione delle piante organiche o da piani di ristrutturazioni avviati dalle Pa potranno essere collocati in prepensionamento a condizione che la finestra di accesso alla pensione, verificata attraverso le regole pre-fornero, si apra entro il 31 Dicembre 2016. E’ quanto ricorda la Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 con la quale il Ministero ha ribadito le modalità di attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012 (il cd. decreto sulla spending review) modificato di recente dal decreto legge sul pubblico impiego (Dl 101/2013).
Nel provvedimento la Funzione Pubblica precisa che il ricorso al prepensionamento in deroga alla disciplina vigente potrà riguardare solo i casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per eludere i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dal Dl 201/2011.
In altri termini non si tratta, quindi, di un diritto soggettivo del lavoratore, bensì di una scelta che opera l’Amministrazione nel contesto dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della spesa di personale. La decisione spetta alle pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, che possono collocare in pensione i lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi utili a perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica, secondo le vecchie regole, entro il 31 dicembre 2016.
Il provvedimento specifica i concetti di “soprannumerarietà” e di “eccedenza” di personale indicando che nel primo caso si intendono quelle situazioni in cui il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie e aree. Il secondo termine indica, invece, la situazione in cui i lavoratori in servizio superano la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree in modo da permetterne una eventuale ricollocazione.
Per giungere al collocamento a riposo del dipendente pubblico dichiarato in esubero deve dapprima procedere alla dichiarazione di soprannumero o eccedenza di personale secondo quanto disposto dall’articolo 33 del Dlgs 165/2001; la dichiarazione deve essere preventivamente segnalata al rappresentante sindacale del comparto. L’ente pubblico dovrà inoltre effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima del decreto legge 201/2011 e, quindi, chiedere all’Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza.
L’istituto previdenziale ha trenta giorni di tempo per fornire la risposta richiedendo l’ulteriore certificazione di eventuali periodi mancanti. Il passaggio presso l’Inps è fondamentale tanto che si specifica che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei limiti del soprannumero potrà pertanto avvenire solo ed esclusivamente dopo aver acquisito la certificazione da parte dell’istituto di previdenza.
Pensioni Oggi – 18 settembre 2014