La Corte dei Conti per la Calabria ha accolto il ricorso di un veterinario nei confronti di Inpdap (ora Inps) contro il provvedimento con cui l’Ente aveva disposto le ritenute sul trattamento pensionistico per il recupero dell’importo di euro 62.354,64.
Il dottore M.N., già dirigente veterinario presso l’Asl n. 11 di Reggio Calabria, con delibera (la n. 662 del 23/05/1997) a firma del direttore generale del tempo, era stato illegittimamente collocato a riposo con liquidazione del relativo trattamento pensionistico. Contro il predetto provvedimento di cessazione del rapporto, il veterinario ha adito il Tar sezione di Reggio Calabria che, con sentenza (n. 8290 del 27 gennaio 1999) passata in giudicato, ha annullato la decisione impugnata. Tale decisione è stata eseguita dall’ex Asl n. 11 di Reggio Calabria che ha disposto la reintegrazione in servizio del dirigente veterinario, per cui l’Inpdap ha sospeso l’erogazione a costui del trattamento pensionistico e si è rivolta all’ex Asl. n. 11 di Reggio Calabria per il recupero della totalità delle somme erogate dal 1997 in poi al veterinario arbitrariamente collocato in quiescenza.
Indennità extra con la pensione, vince il ricorso
A distanza di diversi anni, ossia nell’agosto del 2011, l’Inpdap ha richiesto al suddetto veterinario la restituzione delle somme percepite a titolo di pensione relativamente al periodo 21/06/1997-30/06/1999. Da qui la necessità del dottore M.N. di ricorrere alla Corte dei Conti per invocare l’annullamento dei provvedimenti di restituzione, di cui sopra, emessi dall’Inpdap a distanza di oltre dieci anni, ossia allorquando la pretesa dell’Amministrazione doveva ritenersi prescritta, trattandosi peraltro di somme percepite in buona fede e senza mai compiere alcuna attività per indurre in errore l’Amministrazione. Infatti il predetto veterinario si è limitato a tutelare i propri interessi innanzi al giudice competente, successivamente alla estinzione per prescrizione della pretesa dell’ente previdenziale. La Corte dei Conti di Catanzaro adita, in accoglimento della linea difensiva dell’avvocato Caracciolo ha, in sede cautelare, con ordinanza del 10 maggio 2012, disposto la sospensione del provvedimento di recupero adottato dall’Amministrazione, mentre con sentenza del 26 ottobre 2012 ha accolto nel merito il ricorso, dichiarando «l’irripetibilità delle somme oggetto degli atti impugnati, persistente la prescrizione del credito erariale».
La Gazzetta del Sud – 27 novembre 2012