Aggiornamento dei Lea, ordini delle professioni sanitarie, riordino dei regolamenti per la sicurezza alimentare, testo unico per gli enti vigilati dal Ministero della Salute, sistemi informativi e benessere animale: Beatrice Lorenzin va all’attacco delle grandi incompiute – finora – del Ssn con un disegno di legge su «Disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, per la promozione della prevenzione e di corretti stili di vita». Il testo, approvato dal Cdm, ricalca, riscrivendoli e rivisitandoli, molti dei temi già presenti nell’omnibus rimasto fermo al Senato nella passata legislatura e altri che non hanno trovato posto nel decreto Balduzzi. Focus in particolare sulla veterinaria. La relazione illustrativa. Il testo approvato dal Cdm
Sicurezza alimentare e veterinaria: le norme vogliono rendere più sicuri e trasparenti i processi produttivi italiani, con un sistema di registrazione dei prodotti che li renda ancor più competitivi sui mercati internazionali. In materia di veterinaria, è prevista una delega al governo per la messa a norma di alcune ordinanze emanate negli ultimi anni. Si da’ cornice normativa a tutela dei cani, al randagismo e alla tutela delle vittime. Ci sarà anche un nuovo regolamento per la polizia veterinaria
Sicurezza alimentare e veterinaria. Il testo prevede una delega per il riassetto delle norme in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Il presupposto è che il ministero della Salute sia il punto di contatto con gli organi europei, fatte salve le competenze del ministero delle Politiche agricole. I decreti delegati dovranno effettuare una ricognizione delle disposizioni esistenti, riordinarle e rivedere l’apparato sanzionatorio per armonizzarlo con i principi comunitari.
Tra le ulteriori novità, la nascita di un Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare, la creazione di un'”anagrafe” degli stabilimenti degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso i Paesi terzi e il potenziamento dei controlli, anche sulle navi officina e sulle navi frigo. Il disegno di legge promuove inoltre l’uso del sale iodato per favorire la prevenzione del gozzo.
Cani: corsi per proprietari e alt ai bocconi avvelenati. Nel Ddl si delega il Governo ad adottare una disciplina organica in materia di tutela dell’incolumità delle persone relativamente all’aggressione dei cani e il divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati. In particolare, l’Esecutivo dovrà definire i criteri per avere un cane e i comportamenti cui i “padroni” devono attenersi per essere rispettosi verso gli altri, con tanto di percorsi formativi ad hoc avviati dai Comuni. Sprint, infine, ai controlli per evitare l’uso improprio di sostanze tossiche e nocive, a specifici obblighi per i responsabili degli animali che muoiono per aver ingerito veleno e alle sanzioni per le strutture che maltrattano cani&Co. Più tutele anche per i cavalli: ogni manifestazione in cui vengono utilizzati, a eccezione di sfilate e cortei e di quelle negli impianti e nei percorsi autorizzati dalla Federazione sport equestri, deve garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere, pure per i fantini, verificati dalla commissione comunale o provinciale competente, integrata con un veterinario della Asl.
Ecco una sintesi delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare (Artt. da 12 a 19) e sicurezza veterinaria (artt. da 20 a 26):
CAPO IV
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Art. 12
Delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l’attuazione del regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005
Il governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Questi decreti legislativi dovranno tener conto di una serie di principi e criteri tra cui la possibilità di prevedere multe, allo scopo di accentuare l’efficacia dissuasiva e le funzione deterrente, che vanno da un minimo di 500 a un massimo di 150mila euro.
Art. 13
Registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso Paese Terzi
Al fine di assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari destinati all’esportazione gli operatori del settre alimentare che esportano deonvo indicare al Ministero in un apposito elenco gli stabilimenti posti sotto il loro controllo. Un decreto della salute individua le tipologie di produzioni per le quali gli operatori del settore sono tenuti all’iscrizione all’elenco.
Art. 14
Rafforzamento delle misure del settore alimentare nonché disposizioni in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
I laboratori che effettuano i controlli degli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono iscritti ad appositi elenchi delle regioni e delle Province Autonome. Qualora i laboratori trovassero delle irregolarità questa vanno segnalate entro e non oltre 24 ore all’Asl di riferimento in cui ha luogo lo stabilimento.
Nel caso di violazioni da parte dei laboratori, i titolari sono soggetti a sanzioni che variano dai 3000 ai 9000 euro. In caso di reiterazione del reato oltre alla sanzione è prevista anche la sospensione da uno a tre mesi dagli elenchi.
Gli operatori del settore dei materiali o oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti notificano prima di iniziare, all’autorità sanitaria competente, che intendono svolgere l’attività. Quelli che invece già operano nel settore devono farlo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. gli operatori del settore devono iscrivere gli stabilimenti del Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare. La violazione a questi principi determina una multa variabile dai 500 ai 1500 euro.
Art. 15
Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare
Il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare ha il compito di assicurare la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare e della nutrizione.
Gli operatori dei settori alimentare e dei mangimi sono tenuti a iscrivere gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo nel sistema SINVSA. Chi non lo fa è soggetto a multa che va dai 500 ai 1500 euro.
Art. 16
Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigo
il Ministero della Salute, in luogo alle Asl, svolge sulle navi officina e sulle navi frigo controlli sanitari ufficiali.
Art. 17
Modifiche alla legge 21 marzo 2005, n. 55 “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica
I ristoranti e gli esercizi commerciali di gastronomia come le mense devono mettere a disposizione dei clienti anche il sale arricchito di iodio. In più i titolari dei locali devono far sapere alla clientela dove è messo il sale e devono fornire informazioni sugli effetti della iodioprofilassi. La violazione di ciò comporta una multa che può andare dai 2000 ai 6000 euro.
Art. 18
Disposizioni concernenti le informazioni al Parlamento relativamente ai dati sulle sofisticazioni alimentari
Il ministero della Salute è tenuto ogni anno a svolgere al Parlamento una relazione relativamente ai dati sulle sofisticazioni alimentari. E entro il 30 giugno di ogni anno anche alla Commissione europea.
Art. 19
Attuazione dell’art. 15 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, disposizioni in materia di prodotti fitosanitari e modifica del d.P.R. 290/2001
Alla commercializzazione, alla produzione ed al confezionamento di un alimento che ha subito l’aggiunta di vitamine e minerali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 n.1925/2006 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111 e successive modificazioni, nonché ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004 n.169.
CAPO V
SICUREZZA VETERINARIA
Art. 20
Bilanci Istituti zoo profilattici sperimentali
L’Articolo 20 sui Bilanci degli Istituti zoo profilattici sperimentali è stato stralciato
Art. 21
Delega al Governo in materia di tutela dell’incolumità dall’aggressione di cani e divieto utilizzo esche e o bocconi avvelenati
La misura (a costo zero) prevede la delega al Governo che entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge dovrà adottare uno o più regolamenti per una disciplina organica per la tutela dell’incolumità personale relativamente alle aggressioni di cani e al divieto di detenzione di esche e bocconi avvelenati.
Nei regolamenti si dovranno definire le misure idonee per la detenzione di un cane, ad eccezione dei cani guida per non vedenti, di supporto a persone disabili e in dotazione alle Forze dell’Ordine, di Protezione civile e Vigili del fuoco.
Dovranno essere individuate nuove prescrizioni per i proprietari al fine di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato. Stretta su forme di addestramento violente.
Prevista anche l’individuazione di modalità per l’istituzione da parte dei Comuni e Asl di percorsi formativo per i proprietari dei cani.
Nei regolamento dovranno essere adottate misure per un maggiore controllo dell’uso di sostanze tossiche e nocive. Inoltre dovranno essere individuate prescrizioni per i responsabili degli animali deceduti a causa di esche o bocconi avvelenati.
I medici veterinari del Ministero della Salute che svolgono i controlli in materia rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 22
Modifica al regolamento di Polizia veterinaria
La misura modifica l’ultimo capoverso art.1 del Dpr 8 febbraio 1954 n.320 recante l’approvazione del regolamento di Polizia veterinaria. Il Ministro della Salute, può disporre con decreto regolamentare, previo parere del Css, specifiche misure tecniche volte a contenere malattie, qualora queste abbiano assunto un carattere endemico o risultino disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali.
Art. 23
Anagrafe degli equidi e disposizioni di sicurezza nell’ambito delle manifestazioni pubbliche nelle quali vengono impiegati equidi
Con decreto del Ministro della Salute di concerto con quello delle Politiche agricole si definiscono le procedure ai fini della cooperazione applicativa tra la Banca dati gestita dal Ministero della Salute e i sistemi informativi dell’Associazione Italiana lavoratori (AIA).
Tutte le manifestazioni pubbliche nelle quali vengono usati equidi, ad eccezioni di sfilate e cortei e di quelle che si svolgono negli impianti e nei percorsi della Federazione Italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre Internazionale (FEI) e da altri enti e associazioni riconosciute dal Coni, devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole della Commissione comunale o provinciale di vigilanza.
Divieto di partecipazione alla manifestazioni da parte di fantini e cavalieri cha hanno riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, scommesse clandestine. Divieto per 3 anni anche per chi ha riportato sanzioni disciplinari per l’uso di sostanze dopanti o stupefacenti.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge dovranno essere indicati con decreto di Salute ed Economia i requisiti minimi di sicurezza per l’incolumità pubblica e per il benessere degli animali.
Art. 24
Sanzioni in materia di benessere degli animali
L’autorità sanitaria competente qualora ravvisasse reiterazione di violazioni di norme relative al benessere degli animali provvede a sospendere l’attività della struttura dove risiedono gli animali. Solo dopo la regolarizzazione decade la sospensione.
Art. 25
Divieto di mutilazioni
Sostituita la dicitura del dlgs che ha recepito la direttiva Ue per la protezioni degli animali. Le parole “È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per volatili” sono sostituite da “È vietata la bruciatura dei tendini per i volatili ed il taglio
Art. 26
Notifica delle malattie infettive e diffusive degli animali
I servizi veterinari delle asl dovranno notificare qualsiasi informazione relativa al sospetto e alla conferma di malattie utilizzando il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali – S.I.M.A.N. Tale previsione sostituisce gli obblighi di notifica e denuncia previsti dalla legislazione vigente.
La notifica delle malattie di cui ai commi è effettuata entro 24 ore dall’accertamento del focolaio primario e almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana dall’accertamento del focolaio secondario.
Il Ministero della salute utilizza le informazioni contenute nel sistema S.I.M.A.N. per soddisfare gli obblighi di cui alla Direttiva 82/894/CEE e successive modificazioni, nonché quelli previsti dalla Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE).
Tornando agli altri punti del Ddl:
Riforma degli Ordini. Arriva la riforma degli Ordini professionali sotto forma di riscrittura di parte (capi I, II e III) del Dlgs del Capo provvisorio dello Stato 233/1946. Il Ddl conferma ovviamente gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. Pone poi sotto il controllo del ministero della Salute – introducendoli nel relativo articolo – gli Ordini di biologi e psicologi. E prevede la costituzione degli Ordini degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in questo Ordine rientreranno anche gli assistenti sanitari, oggi con un albo a sé). I tre Ordini delle professioni, insomma, presenti già in tutti i Ddl all’esame del Senato. Tra le novità c’è la definizione degli Ordini come organi sussidiari dello Stato, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica. Tutti sono sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute.
All’interno degli Ordini è prevista la creazione di Albi per le singole professioni e gli Ordini saranno rappresentati a livello nazionale dalle relative Federazioni, sia regionali che nazionali, queste ultime con sede a Roma e compiti di indirizzo e coordinamento e supporto amministrativo degli Ordini e delle Federazioni regionali. Le Federazioni nazionali provvederanno anche all’aggiornamento dei codici deontologici, in particolare per quanto riguarda le attività di équipe multi professionali.
Testo unico per gli enti vigilati dalla Salute. Impignorabili i fondi per la ricerca. Il Governo dovrà emanare un testo unico della normativa vigentre sugli enti vigilati dal ministero della Salute (Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Istituti zooprofilattici sperimentali e Lega italiana per la lotta contro i tumori). Obiettivo: sistemare la disciplina, oggetto di vari interventi legislativi.
Impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria. (LA MISURA E’ STATA SOSPESA PER VERIFICA COSTITUZIONALITA’)
Lotta all’abusivismo e alle strutture “lager”. Il testo introduce varie modifiche al Codice penale per inasprire le pene a carico di chi esercita abusivamente la professione sanitaria. In particolare si prevede l’aumento della pena ex articolo 348 Cp da un terzo alla metà e la confisca dei beni usati per commettere il reato. Per i reati commessi in danno di persone ricoverate nelle strutture sanitarue o presso i centri sociosanitari residenziali o semiresidenziali è prevista l’aggravante.
Sperimentazioni cliniche. La bozza di Ddl delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle norme vigenti in materia di sperimentazioni cliniche dei farmaci per uso umano. I decreti delegati dovranno tra l’altro individuare una serie di elementi: i requisiti dei centri autorizzati ai trial interventistici dalla fase 0 alla fase IV; le modalità per attivare e ottimizzare i centri dedicati agli studi di fase I, sia sui pazienti sia sui volontari sani (qui il Ddl raccomanda l’attenzione al genere, prescrivendo che pazienti e volontari siano «equamente ripartiti tra i due generi, ove applicabile»); la semplificazione degli adempimenti per la presentazione della domanda per il parere del comitato etico e la conduzione degli studi; la rideterminazione delle sanzioni per chi viola la legge.
Stop al dolore nel parto. La ministra Lorenzin recupera anche le proposte di aggiornare i livelli essenziali di assistenza inserendo le prestazioni di controllo del dolore nel travaglio-parto con «tecniche di anestesia locoregionale».
Fumo e sigarette elettroniche. Nel provvedimento sono poi previste disposizioni che confermano il divieto di utilizzo di sigarette elettroniche per i minorenni (con sanzioni da 1.500 a 9mila euro per chi le vende agli under 18) e il divieto in tutti i locali chiusi delle scuole. E sempre su questa linea ci sono nuove norme sulle etichette delle confezioni di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, sulle cartucce e sulle ricariche che dovranno riportare chiaramente la composizione dei liquidi e la concentrazione di nicotina nonché specifiche avvertenze sui rischi per la salute. Sarà compito di un decreto apposito, adottato di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, fissare modalità e criteri per regolamentare la pubblicità delle e-cig. Quanto al fumo in generale, il Ddl introduce il divieto di fumo in auto se sono presenti minori o donne in gravidanza e nelle aree aperte delle scuole. Il comma 1, che prevedeva il divieto di fumo in auto in presenza di minori e donne in gravidanza, è stato stralciato
da Quotidiano sanità e Il Sole 24 ore sanità – 26 luglio 2013