La traslazione convenzionale dell’onere economico dell’Irap a carico dei medici per attività svolta all’interno dell’azienda ospedaliera deve essere esplicitamente prevista in via contrattuale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 12 settembre 2013, n. 20917. Fermo restando che il soggetto passivo dell’Irap resta l’azienda ospedaliera, solo in presenza di una relativa clausola di traslazione dell’Irap all’interno dell’accordo integrativo aziendale, l’onere economico del tributo può essere trasferito a carico dei medici. Ma l’accordo integrativo dell’area medica non prevedeva in maniera esplicita la traslazione dell’imposta a carico dei medici ma prevedeva che «sulla quota restante dei compensi dovuti per attività intramoenia sarebbero state applicate le imposte di legge».
La Corte di Cassazione, di fatto, rigetta il ricorso dell’Azienda Ospedaliera di Crema contro la pronuncia del Tribunale di Crema che aveva dichiarato l’illegittimità della trattenuta a titolo di Irap operata dalla predetta azienda sui compensi erogati a numerosi dirigenti/dottori sanitari, proprio in virtù del fatto che la traslazione operata dall’azienda sanitaria in questione non si basava su di una esplicita clausola di traslazione dell’Irap. Infatti, l’accordo integrativo aziendale dell’area medica non prevedeva in maniera esplicita la traslazione dell’imposta a carico dei medici ma prevedeva che “sulla quota restante dei compensi dovuti per attività intramoenia sarebbero state applicate le imposte di legge”.
Pertanto, secondo la Corte di cassazione, il riferimento “all’applicazione delle imposte di legge” non costituisce una clausola di traslazione dell’imposta, ma evoca oggettivamente l’adempimento di un obbligo legislativo e non di uno convenzionale.
Sternzanin.it – 17 settembre 2013