Con la Decisione di esecuzione (ue) 2021/788 della Commissione europea del 12 maggio 2021, pubblicata in GUCE il 17 maggio, la Ue fissa le norme per la sorveglianza e la segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 negli animali detenuti e selvatici delle specie Visoni (Neovison vison) e tutti gli altri animali appartenenti alle specie della famiglia dei mustelidi (Mustelidae); Nittereuti (Nyctereutes procyonoides) e interessano tutto il territorio degli Stati membri. Tale decisione di esecuzione si applica fino al 31 marzo 2022
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le autorità competenti adottino provvedimenti adeguati per:
il campionamento e l’esecuzione di prove per il SARS-CoV-2 sugli animali detenuti in stabilimenti con più di 500 riproduttori adulti all’inizio del ciclo, conformemente allo schema di campionamento di cui all’allegato II; il campionamento e l’esecuzione di prove per il SARS-CoV-2 sugli animali detenuti e selvatici conformemente allo schema di campionamento di cui all’allegato III.
In caso di rilevamento del virus SARS-CoV-2 negli animali, gli Stati membri provvedono affinché i laboratori ufficiali effettuino analisi filogenetiche sul presunto caso indice di ciascun focolaio per caratterizzare il virus e affinché i virus sequenziati a partire dagli animali conformemente siano confrontati filogeneticamente con sequenze già note e i risultati di tali studi siano trasmessi alla Commissione.
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla data della prima conferma di un’infezione da virus SARS-CoV-2 negli animali nel loro territorio. Inoltre presentano una relazione di follow-up con cadenza settimanale se dopo la prima conferma si verificano altri focolai o nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia di tale malattia e le relative implicazioni zoonotiche.
La DECISIONE di esecuzione (Ue) 2021/788 della Commissione europea